Revocazione della revocazione solo per motivi diversi da quelli già dedotti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 235 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione proposta avverso una sentenza pronunciata in sede di revocazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 206, comma 2, cod. giust. cont., solo quando sia fondata su motivi diversi da quelli già dedotti nel giudizio revocatorio concluso con la decisione impugnata. Il mezzo è a critica vincolata: l’errore di fatto di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont. ricorre unicamente quando la decisione supponga un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero ne supponga l’inesistenza pur essendo la stessa positivamente stabilita. Non integra errore revocatorio la pretesa errata interpretazione delle norme processuali, né il rilievo d’ufficio di una decadenza, trattandosi di errore di diritto o di giudizio, sindacabile solo con i mezzi di impugnazione ordinari. L’apprezzamento sull’identità dei motivi va condotto sulle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle cause di revocazione, a prescindere dalla tipologia di vizio dedotto.
Il Fatto
Le eredi di un militare in congedo avevano agito per ottenere la pensione privilegiata tabellare di ottava categoria, già riconosciuta dal giudice di primo grado con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa. La sentenza d’appello n. 321/2022 aveva confermato tale decorrenza, escludendo che il collocamento in congedo fosse avvenuto per riforma e ritenendo irrilevante la mancata impugnazione di una precedente pronuncia intervenuta tra le stesse parti.
Avverso tale decisione le eredi avevano proposto un primo ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con la sentenza n. 39/2024 per tardività del deposito dell’atto notificato, oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 180, comma 1, cod. giust. cont. L’istanza di correzione dell’errore materiale era stata respinta. Le ricorrenti hanno quindi proposto una seconda revocazione avverso la sentenza n. 39/2024, deducendo un preteso errore di fatto del giudice e riproponendo le censure già svolte sulla decorrenza del trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del rimedio, muovendo dal principio del divieto di revocatio revocationis. L’art. 403 cod. proc. civ. esclude l’impugnabilità per revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, salvo i mezzi originariamente esperibili. La disciplina contabile dell’art. 206, comma 2, cod. giust. cont. contiene l’inciso “per i medesimi motivi”, che la giurisprudenza contabile legge come attenuazione del divieto: è ammessa la revocazione della revocazione quando sia fondata su ragioni diverse da quelle poste a base del ricorso deciso con la sentenza censurata.
Da qui una doppia valutazione di ammissibilità. Occorre dapprima verificare la rispondenza dei motivi alla regola dell’art. 206, comma 2; superato tale vaglio, la sussistenza delle condizioni per le anomalie dedotte, nel caso di specie l’errore di fatto di cui all’art. 202, comma 1, lett. f).
La Corte ritiene dirimente e assorbente il secondo profilo. L’errore di fatto è un errore percettivo, una svista su un fatto la cui verità è incontestabile o la cui esistenza è positivamente stabilita, sempre che il fatto non costituisca punto controverso. Il giudice non conosce il fatto, lo suppone contro l’evidenza degli atti. È invece escluso che l’errore revocatorio possa consistere in un apprezzamento interpretativo delle risultanze processuali o delle norme.
Nel caso concreto le ricorrenti imputano alla sentenza n. 39/2024 di aver erroneamente ritenuto tardivo il deposito del ricorso, senza considerare una prima notifica intervenuta in data anteriore. Ma ciò che viene in rilievo non è la percezione di un fatto, bensì l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 180 e 203 cod. giust. cont. Il giudice ha letto la sequenza procedimentale — deposito del ricorso, iscrizione a ruolo, emissione del decreto di fissazione, notifica congiunta di ricorso e decreto, successivo deposito — e ne ha tratto la tardività del deposito rispetto all’ultima notificazione. Si tratta di attività valutativa, rispetto alla quale sono configurabili solo errori di diritto, non denunciabili con la revocazione, che altrimenti diverrebbe un ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento.
Né giova alle ricorrenti il profilo del rilievo d’ufficio della decadenza. La Corte qualifica la questione come di puro diritto, per la quale non opera l’art. 91, comma 5, cod. giust. cont. e il richiamo all’art. 101 cod. proc. civ., destinato alle questioni di fatto o miste. È richiamata sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata disamina di una questione, integrando un’omissione e non un’attività percettiva, non configura errore revocatorio. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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