Compensazione tra arretrati previdenziali e indebito solo se il credito è certo (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 302 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’INPS alla restituzione di una pensione di inabilità indebitamente corrisposta può essere opposto in compensazione ai ratei arretrati della pensione di vecchiaia soltanto quando l’indebito sia stato accertato con un provvedimento amministrativo di revoca esistente e ritualmente comunicato all’interessato. La mera comunicazione di avvio del procedimento di revoca, o l’iniziativa volta a ottenere dall’istituto di credito la restituzione delle somme accreditate, non integra un credito certo, liquido ed esigibile azionabile in compensazione. Ne consegue che il giudice accoglie la domanda di pagamento dei ratei arretrati e degli accessori, restando ferma la facoltà dell’Istituto di procedere a compensazione con i ratei futuri una volta accertata e comunicata l’effettiva esistenza dell’indebito.
Il Fatto
La ricorrente, già docente cessata dal servizio per inidoneità fisica permanente e assoluta, percepiva una pensione di inabilità con decorrenza dal 1° novembre 2014. Con nota dell’8 febbraio 2023 l’INPS le comunicava la sospensione della prestazione, richiamando un non precisato processo penale e un riesame della valutazione di inabilità, precisando al contempo che la ricorrente aveva maturato un diritto a pensione di vecchiaia dal 14 agosto 2020, con possibilità di presentare apposita istanza.
La ricorrente presentava dunque la domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 14 agosto 2020. L’INPS, costituendosi, riferiva che la domanda era stata accolta con provvedimento del 6 luglio 2025 e liquidata con valuta 14 agosto 2025, con decorrenza dal 14 agosto 2020, e chiedeva la cessazione della materia del contendere. Lo stesso Istituto, tuttavia, precisava di non aver corrisposto gli arretrati, che avrebbero dovuto essere compensati con l’indebito derivante dalla revoca della pensione di inabilità intervenuta nel marzo 2023.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha qualificato la vicenda come in parte estinta per cessazione della materia del contendere e in parte meritevole di accoglimento. Quanto al riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 14 agosto 2020, la liquidazione della prestazione richiesta ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.
Resta invece la domanda relativa al pagamento dei ratei arretrati con i relativi interessi. Su questo punto la Corte ha verificato il fondamento dell’opposta compensazione prospettata dall’INPS. L’Istituto aveva comunicato l’avvio del procedimento amministrativo di revoca della pensione di inabilità, collegato a un procedimento penale non meglio definito, annunciando che entro 90 giorni sarebbe stato adottato un “circostanziato provvedimento amministrativo”.
Tale provvedimento non risulta però presente in atti. La Corte precisa che non assume rilievo, in senso contrario, la comunicazione indirizzata dall’INPS all’istituto di credito per ottenere la restituzione di quanto accreditato. Ne deriva che, allo stato, non può ritenersi esistente un credito dell’Istituto azionabile in compensazione.
Il giudice ha inoltre richiamato il principio, espresso dalla Cass. n. 9001/2003, secondo cui l’Istituto, una volta accertata l’effettiva esistenza di un indebito e dopo averlo ritualmente comunicato alla parte, conserva la facoltà di procedere a compensazione con i ratei futuri. La pronuncia non esclude quindi la compensazione in assoluto, ma ne subordina l’operatività all’esistenza di un credito accertato e comunicato, presupposto che nella specie difetta.
Da ciò l’accoglimento della domanda di pagamento degli arretrati, oltre accessori, con condanna dell’INPS agli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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