Inconfigurabile l’obbligo di resa del conto per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 203 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, con riguardo ai beni mobili o alle materie per i quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone la sussistenza di tale debito di custodia. In difetto, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia non comporta condanna alle spese per il tipo di decisione adottata.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale del consegnatario di beni di un Comune, reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2020. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, cioè il modello relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda dunque la configurabilità stessa dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente contabile, in relazione alla natura dei beni oggetto della gestione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del conto e dal suo fondamento. La gestione che forma oggetto del giudizio, osserva la Corte, non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).

Da questa premessa discende la conseguenza giuridica centrale. La Corte richiama la propria giurisprudenza contabile, che ritiene non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il Collegio cita, tra le tante, una propria pronuncia del 2018 e decisioni delle Sezioni Abruzzo, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Calabria.

La conclusione della Procura regionale è dunque condivisa. In assenza dell’obbligo di resa, il giudizio di conto non può procedere: ne consegue l’improcedibilità del giudizio in epigrafe.

Alla declaratoria di improcedibilità segue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non pronuncia condanna alle spese, stante il tipo di pronuncia adottata.

Il dispositivo dispone inoltre l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza, con omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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