Danno erariale indiretto e colpa grave per revoca del nulla osta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 91 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto, l’azione di responsabilità amministrativo-contabile è pienamente autonoma rispetto al giudizio civile che ha determinato l’esborso dell’ente, restando la sentenza civile un mero fatto storico fonte del pregiudizio, salvo il divieto di doppia condanna in caso di integrale recupero. Integra colpa grave la condotta del vicesindaco che, con atto privo di adeguata motivazione, comunichi la revoca del nulla osta all’incarico esterno di un dipendente in violazione della competenza della Giunta prescritta dal regolamento comunale. Il nesso causale non è escluso dal concorso di altri soggetti, che giustifica solo la riduzione proporzionale dell’addebito. Il potere riduttivo non è esercitabile quando la condotta violi elementari doveri d’ufficio.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il vicesindaco di un Comune per chiederne la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento della somma di € 80.698,24 oltre rivalutazione e interessi. La vicenda traeva origine dalla comunicazione del Comune alla Procura erariale del riconoscimento di un debito fuori bilancio, derivante dalla condanna dell’ente al risarcimento del danno in favore di un dipendente.

Le pronunce del Giudice del lavoro avevano accertato, incidenter tantum, l’illegittimità dell’atto con cui il convenuto, nella qualità di vicesindaco, aveva comunicato la revoca del nulla osta necessario per la proroga dell’incarico di collaborazione del dipendente presso il Piano sociale di zona. Da ciò era scaturita la risoluzione del contratto e la condanna del Comune al risarcimento. Il prevenuto contestava la qualificazione dell’atto, l’assenza del nesso di causalità e della colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il rilievo sull’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile. Il motivo non è risolutivo: il giudizio amministrativo-contabile e quello civile sono reciprocamente indipendenti anche quando investono il medesimo fatto materiale, con possibili interferenze limitate a un effetto decurtante per il divieto di doppia condanna.

Nella specie si è in presenza di un danno indiretto, consistente nel depauperamento delle risorse finanziarie pubbliche a seguito di un pagamento imposto da un titolo giuridico. La sentenza di condanna civile rappresenta un mero fatto storico, fonte del pregiudizio, e non interrompe il nesso causale tra la condotta del dipendente e l’esborso dell’ente. Il Giudice contabile può richiamarsi alla sentenza civile irrevocabile, mutuandone elementi ai fini del proprio libero convincimento.

Sul piano oggettivo, risultano integrati tutti gli elementi della responsabilità. Il convenuto, nella qualità di vicesindaco, ha adottato l’atto con cui ha comunicato che il nulla osta era revocato, in termini tali da indurre l’Ufficio del Piano a interrompere il rapporto di collaborazione. L’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 79 del regolamento comunale attribuiscono alla Giunta la competenza alla revoca, con provvedimento motivato da sopravvenute gravi esigenze di servizio. Tale iter non è stato rispettato.

La tesi difensiva della mera comunicazione del nuovo organigramma non è condivisibile: l’atto precisava esplicitamente che l’autorizzazione era revocata. Né la deliberazione di riorganizzazione degli uffici conteneva alcuna volontà di ritiro dell’autorizzazione. Il Collegio condivide le statuizioni del Giudice ordinario e rileva l’antigiuridicità della condotta per violazione della normativa sulla competenza e per l’assenza di adeguata motivazione.

Anche l’elemento soggettivo è integrato. Il vicesindaco, componente della Giunta, non poteva non conoscere le competenze dell’organo di cui faceva parte. La condotta è connotata da superficialità e disattenzione, e la corretta definizione della procedura non richiedeva adempimenti di particolare difficoltà: è ravvisabile la colpa grave.

Il Collegio rileva però il concorso nell’evento causale del Sindaco dell’epoca, non coinvolto nel giudizio, le cui dichiarazioni rafforzarono il convincimento dell’Ufficio del Piano. L’addebito è pertanto ridotto alla metà, pari a € 40.349,12. Infine, non si ravvisano i presupposti per il potere riduttivo, data la violazione di elementari doveri d’ufficio, e la domanda è accolta parzialmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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