Danno erariale indiretto: nesso causale e colpa grave del medico (Corte dei Conti Sez. III App. n. 86 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, il nesso causale tra la condotta del sanitario e il pregiudizio patrimoniale subito dall’azienda sanitaria va accertato secondo la regola del più probabile che non, e non secondo lo standard penalistico della probabilità prossima alla certezza. L’autonomia tra giudizio civile e giudizio contabile comporta che le risultanze della consulenza tecnica svolta in sede civile costituiscano prove atipiche liberamente valutabili, ma non vincolanti. La condanna presuppone la prova del nesso eziologico e della colpa grave in concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo al giudicato civile. Ai fini della legge Gelli-Bianco, il carattere sostanziale delle sue disposizioni ne impedisce l’applicazione alle fattispecie dannose perfezionatesi prima della sua entrata in vigore.

Il Fatto

Un medico psichiatra, dipendente di un’azienda sanitaria locale, veniva chiamato in consulenza presso il pronto soccorso per una minore giunta in stato soporoso dopo l’assunzione di farmaci. Il sanitario suggeriva il ricovero per breve osservazione. Dimessa il giorno successivo, la paziente si suicidava due giorni dopo il ricovero.

Condannata in sede civile al risarcimento in solido con l’azienda ospedaliera, l’azienda sanitaria conveniva il medico davanti alla Corte dei conti per il danno erariale indiretto. La Sezione umbra accoglieva parzialmente la domanda, condannando il sanitario a poco più di centotrentamila euro, oltre rivalutazione e interessi, con riduzione alla metà per l’apporto causale degli altri sanitari. Il medico proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello respinge i primi due motivi. L’art. 9, comma 2, legge n. 24/2017 non si applica alla fattispecie: le disposizioni della legge Gelli-Bianco hanno carattere sostanziale e operano solo per i danni verificatisi dopo la loro entrata in vigore, non per i giudizi attivati successivamente. Confermato anche il rigetto dell’eccezione di prescrizione: nel danno erariale indiretto il termine decorre dal pagamento del risarcimento da parte dell’amministrazione, momento in cui si realizza la deminutio patrimonii. Quanto all’inopponibilità del giudicato civile, il Collegio ribadisce che la CTU espletata in altro plesso giudiziario è utilizzabile come prova atipica, liberamente apprezzabile ex art. 95, comma 3, c.g.c., senza che ciò comprima il diritto di difesa.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte ricorda che responsabilità civile e responsabilità amministrativa operano su piani distinti, con parametri normativi diversi: la seconda presuppone una colpa in concreto connotata da gravità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994. Il nesso eziologico va valutato con il criterio della probabilità logica, secondo l’insegnamento delle SS.RR. n. 28/QM/2015.

Applicando tale regola, il Collegio ritiene non provato né il nesso causale né la colpa grave. Il medico aveva visitato la paziente in condizioni che impedivano qualsiasi indagine psicopatologica, aveva correttamente consigliato il ricovero e prescritto una terapia conforme alle metodiche scientifiche. Le carenze organizzative del reparto di degenza, che dispose le dimissioni senza richiedere la consulenza psichiatrica, non sono addebitabili a un sanitario di diverso reparto.

Dalla stessa CTU e dalle sentenze civili emergono elementi che escludono la responsabilità: l’assenza di patologia psichiatrica maggiore diagnosticabile, l’imprevedibilità del gesto suicidario e la riferibilità delle omissioni ai medici del reparto. La Corte sottolinea che l’evento suicidio non è mai del tutto prevedibile e che la prova del nesso causale tra eventuali carenze e l’evento morte è particolarmente rigorosa. L’appello è accolto, con assorbimento dei restanti motivi e riforma della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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