Attività extralavorative occasionali non autorizzate e responsabilità erariale del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 32 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi extralavorativi di un militare, per essere qualificati come occasionali e sottoposti al regime autorizzatorio dell’art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 896 d.lgs. n. 66/2010, si valutano sulla base di un dato fattuale — la continuità temporale dell’attività — e di due indici sintomatici: l’entità del reddito extra rispetto al trattamento stipendiale e l’apertura di partita IVA. La mancanza di autorizzazione scritta preventiva del datore, non surrogabile da autorizzazioni postume, tacite o implicite, integra illecito erariale per omesso versamento delle somme percepite. La condotta dolosamente occultatrice esclude l’eccepita prescrizione e preclude il potere riduttivo dell’addebito, anche nella formulazione novellata dell’art. 1, co. 2, l. n. 20/1994.
Il Fatto
Un maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri è chiamato a rispondere del danno erariale derivante da tre incarichi extralavorativi svolti tra il 2017 e il 2022 in assenza di autorizzazione preventiva: prestazioni occasionali per € 5.000,00 nel 2017, collaborazione parasubordinata per € 15.795,00 nel 2020 e prestazioni occasionali per € 5.000,00 nel 2022.
La Procura regionale contesta la violazione dell’art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 896 d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, chiedendo la condanna al pagamento di € 25.795,00. Il convenuto eccepisce, tra l’altro, la natura libero-professionale o commerciale delle attività, la prescrizione, la mancanza di danno e l’applicazione degli enunciati delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che l’oggetto del contendere non attiene alle competenze tecniche del convenuto, ma esclusivamente al rispetto del regime di esclusività. I meritevoli fini delle attività extralavorative non dispensano dal rispetto dell’art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 896 d.lgs. n. 66/2010 e della Circolare del Ministero della Difesa del 31.07.2008, valevoli anche per i militari.
Il giudice ricostruisce il riparto tra attività vietate, autorizzabili e liberalizzate. Per distinguere l’attività occasionale da quella commerciale o libero-professionale, la Sezione applica il criterio già espresso nella propria sentenza n. 11 del 2020: rilevano la frequenza temporale dell’attività, l’importo del reddito extra rispetto allo stipendio e l’apertura di partita IVA. Nel caso concreto i tre incarichi risultano temporalmente delimitati, il reddito è inferiore al trattamento stipendiale e non vi è partita IVA: le attività sono dunque occasionali e soggette ad autorizzazione.
La Corte ribadisce che non sono configurabili autorizzazioni postume, tacite o implicite: il datore deve rilasciare autorizzazione scritta preventiva. Neppure rileva la circostanza che l’attività per una delle società sia stata svolta durante licenza per motivi di studio, poiché l’art. 53, co. 6, esclude l’autorizzazione solo per lo specifico incarico per cui si è in aspettativa, comando o fuori ruolo, non per ogni ulteriore attività.
Quanto alla prospettazione difensiva fondata sulle Sezioni riunite n. 1/2025/QM, la Sezione dichiara di non condividerne gli approdi, ritenendo che gli obblighi di versamento sussistano anche per le attività vietate e non autorizzabili, in linea con la giurisprudenza contabile, amministrativa e civile richiamata.
La condotta è ritenuta dolosa, per la volontà di occultare gli introiti e l’omessa comunicazione al datore, circostanza che esclude la prescrizione e ogni riduzione del quantum. Il convenuto è condannato al pagamento di € 25.795,00, oltre interessi, con spese di giudizio a carico.
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Nota della Redazione
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