Tardiva presentazione del conto e giacenze oltre soglia: irregolarità gestione agente riscossore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 140 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, la tardiva presentazione del conto giudiziale integra un’irregolarità che, ove intervenuta dopo l’approvazione del rendiconto dell’ente, non può qualificarsi come meramente formale, poiché impedisce all’organo competente di prendere atto delle risultanze della gestione dell’agente contabile. Costituisce, altresì, irregolarità la formazione di giacenze di cassa a fine mese superiori alla soglia fissata dal regolamento comunale di contabilità, in violazione dell’art. 69, comma 2 del regolamento e dell’art. 181, comma 3, del T.U.E.L.. La mancata parificazione e il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, ove non imputabili all’agente, non ne giustificano il discarico. In presenza di tali irregolarità il giudice dichiara l’irregolarità della gestione, pur in assenza di ammanchi.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un agente riscossore di un Comune, per la gestione di un sistema di biglietteria di una manifestazione affidato a una società in house, per l’esercizio 2018. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, chiedeva l’iscrizione a ruolo, rilevando la mancata parificazione del conto, il mancato deposito del provvedimento di approvazione e della relazione dell’organo di controllo interno, la presentazione tardiva del conto e la formazione di giacenze di cassa superiori alla soglia regolamentare.

L’agente contabile eccepiva di aver tempestivamente sottoscritto e presentato il conto, e di averlo poi ripresentato dopo il rientro dal congedo. L’ente depositava memoria, rappresentando l’avvenuta parificazione e il superamento dei profili di irregolarità, senza riscontrare ammanchi o danni.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende innanzitutto atto della parificazione intervenuta, seppure tardivamente. Rileva, tuttavia, che l’ente era già nelle condizioni di provvedere alla prescritta parificazione sin dalla presentazione del rendiconto completo, avendo a disposizione il registro di cassa e la documentazione giustificativa.

Quanto alla tardività, il Collegio esclude che il deposito del settembre 2019 costituisca una mera integrazione formale del prospetto consegnato a gennaio. Il documento prodotto dall’agente era un prospetto riassuntivo e cumulativo di più gestioni, recante i soli importi totali, mentre il conto successivo era un documento del tutto diverso, con importi complessivi difformi. La contestazione risulta pertanto confermata, in violazione del termine dell’art. 233, comma 1, del TUEL e dell’art. 44, comma 6, del regolamento di contabilità dell’ente.

Tale tardività non si appalesa meramente formale. Essendo intervenuta dopo l’approvazione del rendiconto, il conto risulta sprovvisto della necessaria approvazione dell’organo comunale, adempimento indefettibile sia ai fini del rendiconto dell’ente sia ai fini del deposito del conto giudiziale ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c.

Costituisce, altresì, irregolarità la formazione di giacenze mensili superiori alla soglia regolamentare, per l’andamento discontinuo dei riversamenti a fronte di flussi di incasso sostanzialmente continui. La Corte richiama l’art. 69, comma 2 del regolamento comunale e l’art. 181, comma 3, del T.U.E.L., che impone versamenti con cadenza stabilita dal regolamento, non superiore ai quindici giorni lavorativi. Non rilevano le deduzioni difensive sulla mancata indicazione degli obblighi nel contratto di affidamento, né quelle sulla tipologia dei servizi e sull’entità degli incassi.

Il Collegio riferisce, infine, all’amministrazione, e non all’agente, il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, richiamando il proprio precedente orientamento. In conclusione, dichiara l’irregolarità della gestione, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *