Ricevitore del lotto agente contabile e natura della cauzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 137 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricevitore del gioco del lotto, preposto alla riscossione e al versamento dei proventi per conto dell’Amministrazione, assume la veste di agente contabile ai sensi dell’art. 178 r.d. n. 827/1924, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. L’omesso o minore versamento delle somme introitate, al netto dell’aggio e delle vincite pagate, integra responsabilità contabile e la mancata prova della forza maggiore o del caso fortuito ne fonda il pieno addebito. La cauzione prestata dal concessionario e incassata dall’Amministrazione non ha natura di penale, ma di garanzia del credito, e va detratta dall’importo dovuto. Il danno erariale è quindi pari al residuo non versato. Sugli importi trattenuti sono dovuti gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso legale, ex art. 33, comma 2, l. n. 724/1994.
Il Fatto
La Procura regionale evocava in giudizio la titolare di una ricevitoria del lotto, contestandole il mancato versamento dei proventi del gioco relativi a una settimana contabile. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato aveva segnalato alla Procura contabile l’omissione, quantificata in euro 59.489,09, già detratti l’aggio dell’8% e le vincite pagate.
Nonostante la diffida, la convenuta non aveva versato la somma e aveva subìto la revoca della concessione per inadempimento, con disattivazione dei terminali. Esperite senza esito le ordinarie procedure di riscossione, l’Amministrazione aveva incassato la polizza fideiussoria di euro 12.000,00, riducendo la pretesa a euro 47.489,09 oltre interessi. La convenuta, rimasta contumace, non aveva presentato deduzioni in riscontro all’invito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la giurisdizione contabile. Richiamando il proprio consolidato indirizzo, rileva che tra l’Amministrazione finanziaria e il concessionario della ricevitoria sussiste un rapporto di servizio di natura funzionale, poiché questi provvede alla riscossione di entrate e all’esecuzione di pagamenti per conto dello Stato, come confermato dalle Sezioni Unite n. 12041 del 1997.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del settore. Il d.P.R. n. 303/1990 delinea gli obblighi del ricevitore, compresi quelli di rendicontazione; l’art. 24 impone il versamento settimanale dei proventi al netto di vincite e aggio, mentre l’art. 25 regola l’invio dell’estratto conto. Da ciò discende la qualificazione della convenuta come agente contabile, che nell’attività di gestione maneggia denaro pubblico.
Dagli atti emerge in modo incontrovertibile che le somme percepite non furono versate all’Erario, né fu provata alcuna causa di forza maggiore o caso fortuito. Quanto all’elemento psicologico, il Collegio ritiene che il ricevitore abbia agito con dolo, desunto dalla consapevole violazione di obblighi normativi e confermato dalla condotta contumaciale.
Sul punto centrale del danno, la Corte esamina la natura della cauzione incassata. Aderendo all’indirizzo che legge il problema in chiave civilistica, esclude che la somma abbia funzione di penale ai sensi degli artt. 1382 e ss. cod. civ., poiché la clausola penale deve risultare espressamente dalla volontà delle parti e non può essere presunta. La cauzione opera dunque come garanzia del credito e il suo introito decurta l’importo dovuto dal concessionario. Il danno residuo è pertanto pari a euro 47.489,09.
Infine, quanto agli interessi, il Collegio osserva che, secondo l’art. 33, comma 2, l. n. 724/1994, essi non costituiscono sanzione amministrativa ma risarcimento ex lege del danno da ritardo, dovendosi liquidare nella misura di una volta e mezzo il tasso legale fino al soddisfo, in assenza della prova del maggior danno. La domanda della Procura è accolta e la condanna alle spese segue la soccombenza.
Nota della Redazione
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