Tesoriere comunale tenuto a rendicontare i girofondi non contabilizzati (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 130 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tesoriere di un ente locale è tenuto a rendere il conto giudiziale in modo veritiero e completo, contabilizzando anche i girofondi che, alla chiusura dell’esercizio, risultino affluiti sulla contabilità speciale di tesoreria unica ma non ancora registrati nelle proprie scritture. L’art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2009 e l’art. 8, commi 2 e 3, del medesimo decreto pongono a carico della Banca d’Italia l’invio giornaliero al tesoriere del flusso informativo telematico e la trasmissione mensile della situazione riepilogativa dei movimenti, tacitamente approvata in mancanza di contestazioni entro venti giorni. Ne deriva che il tesoriere non può invocare l’ignoranza di tali dati. L’omessa contabilizzazione dei girofondi integra irregolarità del conto e preclude l’ammissione dell’agente al discarico, restando irrilevante ogni giustificazione fondata sulla tardività del deposito o su difficoltà organizzative dell’ente.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di tesoreria di un Comune per l’esercizio 2020, ultima annualità affidata all’agente uscente, subentrato a un istituto incorporato dal 2018. Il conto, riferito al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020, è stato presentato nel giugno 2021, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione di luglio e depositato presso la Segreteria della Sezione soltanto nel dicembre 2022, oltre un anno dopo l’approvazione.
Il Magistrato istruttore, ritenuta la gestione regolare ma rilevata la tardività della presentazione e del deposito, ha sottoposto il conto all’esame della Sezione anche ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c. L’ente ha depositato due note, illustrando le ragioni del ritardo riconducibili agli adempimenti contabili aggiuntivi legati all’emergenza sanitaria e alla gestione unificata dell’ufficio ragioneria. All’udienza il Pubblico Ministero ha ritenuto giustificato il ritardo e ha concluso per la regolarità del conto e il discarico dell’agente.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato un profilo di irregolarità che preclude l’approvazione del conto e il discarico dell’agente. Nel quadro riassuntivo della gestione di cassa il saldo di cassa è indicato in euro 2.520.006,46, mentre la disponibilità presso la Tesoreria provinciale è esposta in euro 1.371.023,98, quale saldo algebrico tra riscossioni non contabilizzate in Contabilità speciale e pagamenti parimenti non contabilizzati.
L’istruttoria ha però accertato che la disponibilità effettiva al 31 dicembre 2020 ammontava alla maggiore somma di euro 1.381.216,66, per la presenza di girofondi non ancora contabilizzati nel conto del tesoriere per euro 10.192,68. Tali trasferimenti a favore dell’ente provenivano da altri conti di tesoreria.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2009 prevede che la Banca d’Italia invii giornalmente ai tesorieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite, quelle respinte, il saldo provvisorio e il saldo definitivo del giorno precedente. L’art. 8, comma 2, del medesimo decreto dispone che le stesse informazioni siano pubblicate sul sito istituzionale e accessibili agli enti titolari delle contabilità. L’art. 8, comma 3 prevede la trasmissione mensile della situazione riepilogativa dei movimenti, che si intende approvata se entro venti giorni non pervengono contestazioni. Le Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato del MEF, all’art. 24, confermano le modalità tecniche di registrazione dei movimenti e la redazione del modello 56T. Da tale disciplina la Corte ha desunto che il tesoriere non poteva non conoscere l’esistenza dei girofondi.
Ha inoltre valorizzato la circostanza che il tesoriere uscente ha sottoscritto senza eccezioni il verbale di passaggio delle consegne, nel quale erano indicati i versamenti non contabilizzati e il corretto saldo della disponibilità di Tesoreria provinciale, non coincidente con quello del conto esaminato. L’omissione non trova giustificazione nemmeno nel principio contabile applicato 4/2, che impone di imputare incassi e pagamenti all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione e di evitare regolarizzazioni a carico dell’esercizio successivo. Non risulta inoltre rendicontata, come previsto dall’art. 635 del R.D. n. 827/1924, la custodia dei titoli ricevuti in deposito e l’utilizzo degli assegni postali in deposito.
Il conto è stato pertanto dichiarato irregolare e l’agente non ammesso a discarico. In assenza di statuizione di condanna, la Sezione non ha provveduto sulle spese.
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Nota della Redazione
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