Danno erariale da revoca di agevolazioni per cessazione anticipata dell’attività (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 239 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce fondi pubblici per la realizzazione di programmi di intervento in settori economico-sociali instaura un rapporto di servizio con l’ente erogante, che radica la giurisdizione contabile e lo rende responsabile del danno causato dall’utilizzo indebito delle somme rispetto allo scopo. La cessazione anticipata dell’attività finanziata, in violazione degli obblighi legali e convenzionali di mantenimento quinquennale, e la successiva omissione informativa verso l’ente integrano gli estremi dell’illecito amministrativo. Ai fini dell’elemento psicologico è sufficiente il dolo contrattuale, ossia la volontà di non adempiere agli obblighi assunti o la consapevolezza dell’illiceità della condotta, anche in assenza della volontà di cagionare il danno. L’omessa segnalazione del venir meno delle condizioni di mantenimento, trattandosi di atto dovuto per legge o per contratto, integra occultamento intenzionale del danno. Il pregiudizio coincide con lo sviamento del contributo dalla finalità pubblica, non costituendo posta risarcibile gli interessi già computati dall’ente erogante.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza di Napoli su un’ipotesi di danno erariale da indebita percezione di un contributo pubblico concesso ai sensi del d.lgs. n. 185/2000, finalizzato a promuovere iniziative di lavoro autonomo in zone svantaggiate. La convenuta aveva sottoscritto l’istanza di contributo per un’attività di commercio al dettaglio e, con delibera del 2012, l’ente erogante l’aveva ammessa a un contributo in conto capitale, a un finanziamento a tasso agevolato e a un contributo in conto gestione.
Con successivo contratto, la beneficiaria si era obbligata a svolgere l’attività finanziata per cinque anni dalla delibera di concessione, a pena di revoca. Nel 2014 dichiarava che la sede dell’iniziativa era rimasta immutata, mentre dai rilevamenti tramite l’Anagrafe Tributaria risultava la cessazione dell’attività già nel novembre 2014. L’ente revocava quindi l’agevolazione ed emetteva ingiunzione di pagamento per la restituzione dell’importo erogato. In sede penale la convenuta risultava condannata per indebita percezione di erogazioni pubbliche. La Procura regionale la evocava in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania, che la dichiarava contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla preliminare declaratoria di contumacia della convenuta, regolarmente intimata e non costituita. Sui profili sostanziali richiama la disciplina del d.lgs. n. 185/2000 e del regolamento attuativo d.m. n. 295/2001, il cui art. 12 impone lo svolgimento dell’attività e il mantenimento della sede nei territori agevolati per almeno cinque anni dalla delibera di ammissione, sanzionando la violazione con la revoca.
Pacifico è il rapporto di servizio tra la convenuta e l’ente erogante: secondo costante giurisprudenza, il privato estraneo alla compagine amministrativa che abbia percepito fondi pubblici per programmi in settori economico-sociali instaura un rapporto funzionale di servizio che lo rende responsabile del danno derivante dall’utilizzo indebito delle somme. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 1515/2016, n. 21297/2017 e n. 11185/2018, oltre a propri precedenti.
Quanto all’antigiuridicità, la convenuta ha svolto l’attività per circa due anni rispetto ai cinque stabiliti e ha omesso le dovute informazioni, violando gli obblighi legali e convenzionali caratterizzanti il rapporto. L’elemento psicologico è ravvisato nella cosciente e volontaria cessazione anticipata e nella successiva omissione informativa. La Corte afferma che, ai fini del dolo, ferma la necessità del danno, basta la volontà di non adempiere agli obblighi assunti o la consapevolezza dell’illiceità della condotta, ossia il dolo contrattuale, pur in assenza del c.d. dolo erariale. L’omissione informativa, trattandosi di atto dovuto per legge o per contratto, integra occultamento intenzionale del danno, emerso solo con gli accertamenti della Guardia di Finanza.
Il nocumento finanziario discende dallo sviamento del contributo dalla prescritta finalità pubblica: l’interruzione anticipata dell’attività ha comportato il mancato raggiungimento dell’interesse perseguito, rendendo la spesa priva di utilità. Ai fini della quantificazione, il Collegio esclude dalla posta risarcibile gli interessi maturati sul contributo a fondo perduto, gli interessi di mora e il rateo su finanziamento agevolato, perché il loro conteggio determinerebbe un’indebita locupletazione a vantaggio dell’Erario, essendo la condanna già assistita dal riconoscimento degli oneri accessori. La condanna è quindi limitata al capitale, con rivalutazione monetaria anno per anno secondo gli indici ISTAT dal giorno dell’esborso sino alla pubblicazione della sentenza e, da questa, interessi legali ex art. 1282 c.c. fino al soddisfo.
Nota della Redazione
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