Patteggiamento e danno all’immagine: autonomo accertamento del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 234 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento della pena, pur non avendo efficacia di prova nei giudizi civili e amministrativi e non essendo utilizzabile a fini di prova nel giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile, integra il presupposto di proponibilità dell’azione di danno all’immagine previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che richiede una sentenza irrevocabile di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Il giudice contabile procede pertanto ad un autonomo accertamento dei fatti, valutando liberamente gli atti del procedimento penale acquisiti, e applica il criterio presuntivo del duplum della somma illecitamente percepita, salva prova contraria.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio un dipendente di un’azienda ospedaliera pediatrica, con funzioni anche sindacali, chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine per complessivi euro 5.000, oltre accessori. La contestazione traeva origine da un articolo di giornale e dalla sopravvenuta sentenza di patteggiamento con la quale il convenuto era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 110, 81, 319 e 319-bis cod. pen., alla pena di due anni di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale.
Secondo l’accusa, il dipendente avrebbe partecipato, in concorso con colleghi, alla vicenda corruttiva finalizzata ad aggiudicare ad un raggruppamento temporaneo di imprese la gara per le pulizie presso la struttura ospedaliera. Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le condizioni di proponibilità dell’azione risarcitoria, che si compendiano nella commissione di un reato contro la pubblica amministrazione e nel suo accertamento con sentenza penale irrevocabile. Richiama l’art. 51, comma 7, c.g.c. e l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che subordinano la contestazione del danno all’immagine a una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
La questione centrale riguarda l’efficacia della sentenza di patteggiamento. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2009 aveva perimetrato la figura, limitandone la risarcibilità e la procedibilità ai soli casi previsti dall’art. 7, legge n. 97/2001. Già in quel quadro la giurisprudenza contabile aveva ammesso l’azione fondata su patteggiamento irrevocabile, valorizzando la clausola di salvezza del previgente art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., che equiparava la pronuncia a una sentenza di condanna.
Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, il testo dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. è mutato: la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Il Collegio ne deduce che la pronuncia non costituisce piena prova dei fatti, ma non è esclusa la sua rilevanza ai fini della perseguibilità del danno all’immagine. Nel vigente assetto, in assenza di disposizioni di legge extra-penali che equiparino il patteggiamento alla condanna per il danno all’immagine, il giudice contabile procede ad un autonomo accertamento, valutando il materiale probatorio insieme agli atti di indagine.
Nel caso concreto, gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero — intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre al clamore mediatico comprovato — dimostrano il rapporto di servizio, la condotta di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d’ufficio, il dolo e il nesso eziologico con la lesione dell’immagine dell’azienda ospedaliera. Quanto alla quantificazione, il Collegio applica il criterio presuntivo del duplum tangentizio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, vigente ratione temporis. Poiché dagli atti risulta che il dipendente ha percepito unicamente la somma di euro 1.000,00, l’importo da risarcire è determinato in euro 2.000,00, con rivalutazione dal 6 aprile 2018 e interessi legali dalla pubblicazione.
Nota della Redazione
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