Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio e soccombenza virtuale per le spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 238 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. assolve a una funzione deflattiva della giurisdizione contabile e mira all’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie. Accertato il tempestivo e regolare versamento della somma determinata con decreto motivato, il giudizio è definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e nulla è più dovuto dal convenuto per la causale dedotta. La definizione fa venir meno l’interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio e realizza quello del convenuto a evitare il dibattimento fruendo della riduzione concordata. Ciò nonostante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il convenuto è condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Il Fatto
Con atto di citazione la Procura regionale evocava in giudizio un professore universitario, già in servizio presso un Ateneo campano, chiedendo la condanna al pagamento di euro 378.615,40 per omesso riversamento degli importi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati e di euro 69.138,92 quali differenze retributive tra regime a tempo pieno e a tempo definito.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la pretesa e formulava richiesta di definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con il parere favorevole del P.M., offrendo euro 136.501,90, pari a circa il 31% della somma richiesta. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, emetteva il decreto n. 3/2024 dell’8.3.2024, determinando la somma dovuta e fissando in trenta giorni il termine per il versamento in un’unica soluzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la disciplina del rito abbreviato, introdotto dall’art. 130 c.g.c. con funzione deflattiva e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario. L’istituto consente al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di chiedere nella memoria di costituzione la definizione alternativa del giudizio mediante la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.
In tale giudizio il Collegio è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno. A sostegno del percorso argomentativo la Corte richiama i propri precedenti, indicando Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018 e Sez. Giur. Campania, sent. n. 1032/2022 e n. 666/2023.
In caso di ammissibilità, con decreto motivato in camera di consiglio viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento e fissazione di ulteriore udienza per l’accertamento del pagamento. Nel caso concreto il Collegio accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma stabilita, come da documentazione in atti depositata il 3.4.2024.
L’importo effettivamente corrisposto in favore dell’Ateneo, pari a euro 136.501,90, è considerato satisfattivo della pretesa risarcitoria rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato, facendo venir meno ogni interesse della Procura alla prosecuzione del giudizio. Parallellamente trova realizzazione l’interesse del convenuto alla definizione del contenzioso senza dibattimento e con la riduzione concordata dell’originaria pretesa. La pronuncia di definizione comporta tuttavia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna del convenuto alle spese di giudizio, liquidate con separata notula.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.