Danno erariale da sanzione privacy: esclusa la colpa grave del sindaco (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 15 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria irrogata dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali all’ente locale e da questo versata integra danno erariale, senza che operi la compensatio obliqua: il pagamento non arreca all’erario un incremento patrimoniale, ma sostituisce un credito già sorto per effetto di una preesistente valutazione legislativa, a fronte di un detrimento che resta a carico dell’ente sanzionato. La responsabilità amministrativa del sindaco per la pubblicazione non oscurata di un’ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio presuppone la colpa grave e non può fondarsi su una complessiva inadeguatezza organizzativa dell’ente nella materia della riservatezza. La mancata strutturazione soggettiva richiesta dal d.lgs. n. 196/2003, l’incertezza sull’individuazione degli incaricati e la brevità dell’ostensione, corretta dall’ente, escludono il carattere di macroscopica e inescusabile negligenza personale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il sindaco pro tempore di un Comune, nella sua qualità, chiedendo la condanna al pagamento in favore dell’ente di euro 12.305,35. La somma corrispondeva alle rate già versate su un piano di dilazione di una sanzione amministrativa di euro 20.605,88 irrogata dal Garante privacy al Comune.

La sanzione era conseguita alla pubblicazione, sul sito istituzionale, di un’ordinanza sindacale di trattamento sanitario obbligatorio in cui non erano state oscurate le generalità del destinatario, con diffusione di dati sensibili relativi allo stato di salute. Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva, attribuendo la competenza della pubblicazione al responsabile del procedimento individuato dall’ente, e contestava comunque l’elemento soggettivo e il nesso causale.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto la questione preliminare della natura dannosa della spesa. L’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994 impone di valutare i vantaggi comunque conseguiti in relazione al comportamento degli amministratori, ma la regola della compensatio obliqua postula un quid pluris patrimonialmente valutabile per la comunità o per altro soggetto pubblico. Nel caso delle sanzioni, l’accrescimento del patrimonio erariale non è un vantaggio ex novo: è la reazione all’illegittima lesione di interessi protetti e la sostituzione di un credito già insorto. Il detrimento dell’ente sanzionato resta perciò integro. Il richiamo è alla Corte cost. n. 425/2004 e alla nozione di finanza pubblica allargata.

Respinta l’eccezione sul piano preliminare, la Corte esamina la legittimazione passiva. La determina richiamata dal convenuto attribuiva al dipendente i compiti di comunicazione e pubblicazione, ma lo designava responsabile del trattamento dei dati solo per i procedimenti dell’area vigilanza, tra i quali non rientravano le ordinanze contingibili e urgenti. Il collegio rileva anzi una certa confusione dell’ente, che aveva richiamato l’art. 30 del d.lgs. n. 196/2003 in tema di incaricati. Il sindaco, peraltro, aveva sottoscritto il certificato di pubblicazione senza ordine di oscuramento.

La domanda è tuttavia respinta sul merito soggettivo. Non emerge nella condotta del convenuto quella macroscopica e inescusabile negligenza che, superando la soglia della colpa grave, fonda la responsabilità amministrativa. Al momento dei fatti l’ente non aveva avviato la strutturazione soggettiva richiesta dal Titolo III, Parte I, del d.lgs. n. 196/2003, né disponeva di una regolamentazione idonea a chiarire procedure, compiti e responsabilità.

La violazione è dunque effetto di una inadeguatezza strutturale dell’ente, non di una negligenza personale del sindaco, secondo l’insegnamento di Sez. app. Sicilia, sent. n. 32/2017. Rilevano inoltre la brevità dell’ostensione, rimossa dall’ente, le ragioni di urgenza del procedimento e la condotta successiva del convenuto, che aveva offerto giustificazioni con supporto tecnico dinanzi al Garante.

Il collegio precisa che tali giustificazioni non rilevano nel procedimento sanzionatorio, che di regola non modula la risposta in base all’elemento soggettivo, ma vanno valutate in questa sede. La domanda è pertanto respinta, con condanna del Comune alla rifusione delle spese legali in favore del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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