Esclusione della pensione privilegiata per assenza di menomazione tabellare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 78 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata militare, il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non comporta di per sé l’attribuzione del trattamento pensionistico vitalizio, restando necessario accertare che la menomazione residuata sia ascrivibile a una categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Ove l’esame obiettivo non riveli alterazioni permanenti della funzionalità dell’articolazione, l’infermità va correttamente indennizzata con l’indennità una tantum di Tabella B. Il giudizio del consulente tecnico d’ufficio, se logicamente e scientificamente rigoroso, prevale sulle osservazioni del consulente di parte, che non dimostrano l’errore valutativo né un nesso causale diverso. Il decreto ministeriale che si uniformi a tale accertamento è immune da censure.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare di leva in congedo illimitato per fine ferma, aveva riportato durante un’esercitazione una lussazione della spalla destra, poi trattata chirurgicamente. L’infermità era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Sulla domanda di pensione privilegiata, il Ministero della Difesa aveva riconosciuto soltanto l’indennità una tantum di Tabella B per cinque annualità, negando l’ascrizione a Tabella A.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale, chiedendo il trattamento vitalizio e, in subordine, una consulenza tecnica. Il Ministero ha resistito, chiedendo il rigetto e, in via ulteriore, che la decorrenza dei ratei non fosse anteriore a una data determinata ai sensi dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione ha disposto consulenza tecnica d’ufficio con parere dell’Ufficio Medico Legale, in composizione integrata con uno specialista ortopedico.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dal dato istruttorio: ai pareri negativi già espressi in sede amministrativa si è aggiunto, nel senso della correttezza dell’indennizzo, il parere acquisito tramite consulenza tecnica d’ufficio.

Il Giudice Unico si sofferma sulla esaustività del parere dell’Ufficio Medico Legale, che ha ripercorso analiticamente la vicenda sanitaria e tratto dal carteggio argomenti logici per un giudizio medico legale corretto e completo. Su questa base, la pretesa del ricorrente è valutata alla stregua delle conclusioni del consulente.

Il consulente ha disatteso le osservazioni del consulente tecnico di parte, che invocava una degenerazione artrosica sopravvenuta, idonea a spostare la valutazione verso la Tabella A. Il rilievo decisivo è di ordine anatomico e causale: l’artrosi dell’articolazione acromio-clavare riguarda un distretto diverso da quello leso, ossia l’articolazione gleno-omerale destra, già sottoposta a intervento di capsulo-plastica. Le due lesioni sono causalmente indipendenti, e l’eziopatogenesi dell’artrosi acromio-clavare non è collegata alla lesione traumatica trattata chirurgicamente.

Quanto alla dedotta limitazione antalgica dei movimenti, la visita ortopedica non ha evidenziato alcuna limitazione funzionale della spalla destra. Il consulente conclude quindi che l’infermità è stata correttamente indennizzata con ascrizione alla Tabella B per cinque annualità, non reperendosi alterazioni permanenti tali da collocarla in alcuna categoria della Tabella A.

Condividendo il parere per il rigore logico-scientifico espresso, la Corte ritiene la pretesa pensionistica priva di fondamento giuridico e il decreto impugnato immune da censure. Il ricorso è rigettato; le spese di lite sono compensate, nulla per le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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