Pensione privilegiata: irrilevante la sentenza penale o civile sul nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 15 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio contenuto in una pronuncia del giudice ordinario, ancorché passata in giudicato, non vincola il giudice contabile, il quale è chiamato a verificarne autonomamente il fondamento ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata. Il nesso eziologico o concausale tra l’evento di servizio e la patologia va accertato sul piano medico-legale, con riguardo ai profili cronologico, topografico, di continuità fenomenica e di idoneità lesiva dell’evento. Non è sufficiente che l’insorgenza dell’infermità sia collocata nel corso del rapporto di servizio per dedurne la dipendenza. Il giudice può fondare il proprio convincimento sul parere del Collegio medico legale, disattendendo le contestazioni della parte non supportate da elementi di prova ulteriori. Resta fermo l’obbligo di oscuramento dei dati relativi allo stato di salute del ricorrente in caso di diffusione della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante di scuola elementare, ha evocato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’INPS chiedendo che fosse dichiarata la dipendenza da causa di servizio della patologia per cui era stata giudicata inidonea al servizio e, per l’effetto, il diritto alla pensione privilegiata con ricostruzione del trattamento e pagamento delle differenze maturate. A fondamento della domanda ha dedotto di aver subito, nel dicembre 1994, un trauma contusivo della regione lombo-sacrale a seguito di una spinta da parte di un alunno, con conseguente lombosciatalgia ingravescente. La Corte d’appello di Catanzaro aveva già accertato con sentenza passata in giudicato la dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, ma l’Amministrazione non aveva dato corso alla costituzione del trattamento pensionistico di privilegio.
L’INPS, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per assenza della previa domanda amministrativa e, nel merito, l’infondatezza, con prescrizione quinquennale delle eventuali differenze. Il Ministero non si è costituito. Il giudice ha disposto consulenza medico-legale al Collegio medico legale presso la Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia del Ministero, regolarmente evocato e non costituitosi, ai sensi dell’art. 93, comma 5, c.g.c. Ha poi rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., rilevando che la ricorrente aveva prodotto unitamente al ricorso la domanda amministrativa con cui chiedeva all’ente il trattamento pensionistico privilegiato.
Nel merito, la Corte ha respinto il ricorso richiamando le conclusioni del Collegio medico legale, che aveva qualificato come impropria la patologia già accertata dalla sentenza della Corte d’appello, sia nella formulazione diagnostica sia nella consecutiva ascrizione tabellare, escludendo l’ascrivibilità a categoria utile ai fini della pensione privilegiata.
Il percorso argomentativo si fonda su plurimi elementi di perplessità in ordine al nesso causale tra la caduta e l’entità della lesione riconosciuta come dipendente da causa di servizio: la ricorrente presentava già episodi lombosciatalgici prima dell’evento e ha continuato a svolgere regolarmente l’attività lavorativa dopo di esso. I reperti degenerativi a carico del tratto lombosacrale sarebbero stati rilevati solo a distanza dall’evento traumatico e in occasione di un ricovero estraneo alla vicenda, con esame radiologico eseguito oltre un mese dopo.
Su tali basi il Collegio ha escluso, sotto i profili cronologico, topografico, di continuità fenomenica e di idoneità lesiva, la sussistenza degli estremi per il riconoscimento della dipendenza delle infermità dalla causa di servizio, nemmeno sotto il profilo concausale, considerato che le condizioni degenerative erano già presenti a carico della colonna. La Corte ha inoltre valorizzato la tipologia di mansione svolta, priva di particolare stress fisico.
Le note critiche della difesa non hanno indotto il giudice a un supplemento istruttorio, limitandosi a rappresentare le difficoltà di deambulazione sopravvenute al sinistro, divenuto mera occasione storica del peggioramento di una patologia preesistente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza e disposizione di oscuramento delle generalità, a norma del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018.
Nota della Redazione
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