Appello pensionistico ammesso per motivazione apparente su questione dirimente (Corte dei Conti Sez. II App. n. 41 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., per i soli motivi di diritto. Tuttavia, la questione di fatto può essere dedotta in appello quando la sentenza impugnata presenti una radicale mancanza di motivazione o una motivazione solo apparente, costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi, fra loro inconciliabili o obiettivamente incomprensibili. Quando il vizio investe un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, il giudice d’appello annulla la sentenza e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c..
Il Fatto
Un ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio nell’agosto 2004, aveva maturato al 1° gennaio 1995 un’anzianità contributiva di quarant’anni, utile a percepire l’indennità integrativa speciale in misura intera quale assegno accessorio. Con ricorso al giudice monocratico delle pensioni aveva impugnato, per la parte negativa, il decreto di liquidazione del trattamento, chiedendo la riliquidazione con attribuzione dell’emolumento in misura integrale, separata e correttamente perequata.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di previa istanza amministrativa, richiamando l’art. 153 c.g.c.. L’interessato ha proposto appello, chiedendo la rimessione degli atti al primo giudice per il giudizio sul merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte accoglie la domanda di estromissione dell’INPS per difetto di legittimazione passiva: l’Istituto era destinatario della notificazione del ricorso e dell’appello ai soli fini della litis denuntiatio, senza che nei suoi confronti fosse stata rivolta alcuna domanda.
Sul merito, il Collegio richiama il perimetro dei motivi sindacabili in appello, delineato dall’art. 170, comma 1, c.g.c. e precisato dalle Sezioni riunite n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000. I motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo rientrano parimenti nei motivi di diritto. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è invece deducibile solo in presenza di mancanza assoluta o di motivazione apparente.
La Corte conferma tale indirizzo ricordando che la Corte costituzionale, ordinanza n. 84 del 2003, ha ritenuto ragionevole la limitazione dell’appello ai soli motivi di diritto, escludendo il controllo sulla sufficienza della motivazione e ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza.
Nel caso concreto ricorre proprio tale ipotesi. Il Ministero della Difesa, con memoria del 18 maggio 2021, aveva rappresentato di aver considerato il ricorso giurisdizionale quale domanda amministrativa e di aver emanato il decreto n. 37 del 12 marzo 2021 di riliquidazione, con cui il bene della vita richiesto era stato attribuito. La sentenza gravata non ha però menzionato tali allegazioni, né si è pronunciata sul valore di previa domanda attribuito al ricorso, né sul decreto sopravvenuto.
Il giudice di prime cure è dunque incorso in un difetto di motivazione su un punto dirimente costituente questione di fatto. L’appello è pertanto fondato: la sentenza è annullata e gli atti sono rimessi al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
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Nota della Redazione
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