Ricalcolo pensione Polizia Penitenziaria con aliquota 2,44% solo dai ratei 2022 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 8 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Tale disposizione non ha natura di interpretazione autentica e non è pienamente retroattiva: essa incide sui rapporti di durata senza travolgere i ratei già maturati. Il ricalcolo della quota retributiva opera pertanto esclusivamente sui ratei da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza revisione dei ratei già versati né lesione di diritti quesiti.
Il Fatto
Un ex appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, cessato dal servizio nel dicembre 2018 con pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto, ha chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ciascun anno di servizio, oltre accessori di legge. La Sezione territoriale aveva respinto il ricorso, escludendo l’applicabilità della norma al personale della Polizia Penitenziaria dopo la c.d. smilitarizzazione.
Il soccombente ha proposto appello, richiamando l’interpretazione delle Sezioni Riunite n. 1 e n. 12 del 2021 e l’intervento del legislatore con la legge di bilancio 2022. L’INPS ha resistito, sostenendo che la nuova aliquota riguardasse i soli trattamenti da liquidare e il solo personale ancora in servizio al 1° gennaio 2022, non i pensionati già cessati.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla ricostruzione nomofilattica: le Sezioni Riunite n. 1 e n. 12 del 2021 hanno distinto, nel Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973, le disposizioni per il personale civile da quelle dettate per il personale militare, escludendo che l’art. 44 del T.U. possa applicarsi ai militari e riconoscendo all’art. 54 natura speciale. Per il militare cessato con più di venti anni di servizio, l’unico coefficiente compatibile con la successione di leggi nel tempo è stato individuato nel 2,44%, pari a 44/18.
Su queste basi, la giurisprudenza d’appello aveva costantemente negato l’applicabilità dell’art. 54 al personale della Polizia Penitenziaria, qualificato come corpo civile dall’art. 1, legge n. 395/1990, cui si applicano in quanto compatibili le norme sugli impiegati civili dello Stato; rilievo confermato dall’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992, che richiama il solo art. 52 del T.U.
Con l’entrata in vigore della legge n. 234/2021, il coefficiente elaborato dall’organo nomofilattico è divenuto oggetto di espressa estensione alle Forze di polizia ad ordinamento civile. La Sezione ha chiarito, a partire dalla sentenza n. 41/2022, che il legislatore ha inteso ampliare l’ambito soggettivo dell’art. 54, come confermato dalla relazione illustrativa, che richiama la finalità perequativa e la specificità di cui all’art. 19, legge n. 183/2010.
Resta però da stabilire se l’estensione operi retroattivamente. La Corte esclude che i commi 101 e 102 integrino interpretazione autentica, mancando ogni indicazione lessicale in tal senso e un contrasto giurisprudenziale sulla misura del trattamento. Il principio di irretroattività dell’art. 11 disp. prelim. c.c. non impedisce l’applicazione dello jus superveniens ai rapporti di durata: la legge nuova non retroagisce, ma disciplina i ratei che maturano dopo la sua entrata in vigore. La retroattività temperata consente variazioni migliorative incidenti sui singoli ratei pensionistici, purché supportate da ragioni di tutela di interessi costituzionalmente protetti, tra cui l’equilibrio di bilancio.
La conclusione è che il ricalcolo con l’aliquota del 2,44% spiega effetti solo sui ratei da liquidare dal 1° gennaio 2022, senza toccare i diritti quesiti né imporre una revisione ex tunc dei ratei versati. Nel caso concreto, l’appellante aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di 13 anni e 6 mesi: l’appello è accolto parzialmente, con liquidazione della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., e spese compensate.
Nota della Redazione
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