Danno all’immagine per false attestazioni di presenza in guardia medica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 181 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante da false attestazioni della presenza in servizio, di cui all’art. 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ha natura speciale rispetto all’ipotesi generale del danno da reato e prescinde dal presupposto della previa condanna in sede penale passata in giudicato. La declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, pronunciata con la sentenza n. 61 del 2020, non incide sulla disposizione speciale, se non per il solo ultimo periodo. Ne consegue che la relativa azione è proponibile in via autonoma e che, in assenza di sentenza penale irrevocabile, il danno può essere liquidato equitativamente anche in misura superiore a quella risultante dal criterio presuntivo del duplum di cui all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio un medico convenzionato, incaricato di sostituzione presso la Guardia Medica di un Comune, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del danno erariale in favore della ASL di Olbia.
Secondo la prospettazione attorea, nel periodo compreso tra luglio 2022 e novembre 2023 il sanitario si sarebbe ingiustificatamente assentato dal servizio in trentadue giornate, per un totale di 454 ore, attestando falsamente nei modelli “GM” di avere regolarmente svolto i corrispondenti turni e percependo così una retribuzione lorda di euro 11.429,00. La Procura ha chiesto la condanna anche per il danno all’immagine, quantificato in euro 30.000,00, superando il criterio presuntivo del duplum, per complessivi euro 41.429,00. Il convenuto, regolarmente citato, non ha depositato deduzioni difensive ed è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara preliminarmente la contumacia del convenuto, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile, rilevata la regolare notificazione dell’atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata la pretesa risarcitoria per il danno patrimoniale. La fattispecie è disciplinata dall’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che impone al dipendente di risarcire il danno pari al compenso corrisposto per i periodi di accertata mancata prestazione. Gli accertamenti dei Carabinieri, scaturiti da numerose segnalazioni dei cittadini, hanno consentito di documentare le assenze e le false dichiarazioni. Il comportamento è connotato da dolo, essendo il convenuto pienamente consapevole dell’illiceità della condotta reiterata.
La Corte affronta poi il nodo del danno all’immagine. Il Collegio ricorda che solo per il danno derivante da un reato contro la pubblica amministrazione la legge impone l’accertamento con sentenza penale passata in giudicato, con conseguente sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 106 c.g.c.. L’ipotesi dell’art. 55-quater invocata nel caso di specie ha invece natura speciale, sicché l’azione è proponibile in via autonoma, come affermato dalle Sezioni Riunite con l’ordinanza n. 6/2018/ORD/RCS.
La Sezione esclude che la sentenza Corte cost. n. 61 del 2020 abbia travolto la disposizione speciale, se non per il solo ultimo periodo, che rimandava al precedente art. 55-quater, comma 3-quater; la stima e la quantificazione del danno all’immagine restano pertanto disciplinate dalla norma richiamata. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile più recente e ribadisce la sopravvivenza della fattispecie.
Quanto alla liquidazione, la Corte accoglie la richiesta di superare il criterio del duplum. Valuta la gravità del fatto, le modalità dell’illecito, la reiterazione della condotta, il ruolo sociale di particolare esposizione del sanitario e il considerevole impatto mediatico negativo, anche in ragione delle ripercussioni sulla collettività assistita. Reputa pertanto equa la liquidazione del danno all’immagine in euro 30.000,00, importo comprensivo di rivalutazione monetaria. Il convenuto è condannato in via definitiva al pagamento di complessivi euro 41.429,00, oltre rivalutazione e interessi legali, e alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.