Danno all’immagine della PA e prescrizione decorre dal giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 201 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale per danno all’immagine della pubblica amministrazione, il presupposto imprescindibile dell’azione risarcitoria è una sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile. In difetto di tale pronuncia l’azione sarebbe inammissibile, sicché il diritto al risarcimento sorge solo dal passaggio in giudicato e da quel momento decorre il termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2935 c.c. (actioni nondum natae non praescribitur). La conoscenza dei fatti da parte della Procura contabile, o l’esistenza di una condanna non definitiva, non assume rilievo ai fini della decorrenza della prescrizione. La diffusione della notizia attraverso siti internet e testate online integra il clamor fori, per la maggiore ampiezza, persistenza e potenziale conoscibilità rispetto alla stampa tradizionale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha citato in giudizio un Sovraintendente della Polizia di Stato, addetto alla Squadra Amministrativa della Questura, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 20.000,00 in favore della Polizia di Stato per danno all’immagine. Il convenuto era stato destinatario di condanna penale in primo grado, confermata in appello e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione, per induzione indebita a dare o promettere utilità e per altri reati, con pena detentiva e interdizione dai pubblici uffici; il rapporto di impiego era stato dichiarato estinto.

La Procura ha fondato la domanda sulla diffusione mediatica della vicenda, documentata da pubblicazioni su siti web, e ha quantificato il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. Il convenuto, costituitosi, ha eccepito la nullità della citazione per violazione degli artt. 86 e 87 c.g.c., l’insussistenza dell’eco mediatica e la prescrizione dell’azione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto le eccezioni di nullità. Quanto all’art. 86, comma 2, c.g.c., ha rilevato che rileva non l’intestazione dell’atto, ma l’indicazione della sezione territoriale nella vocatio in ius, dove risultava correttamente individuata la Sezione giurisdizionale per la Calabria; in ogni caso la costituzione del convenuto sana ogni vizio, e il principio di tassatività delle nullità preclude la relativa declaratoria. Quanto all’art. 87 c.g.c., la norma richiede non un’identità analitica, ma una corrispondenza tra i fatti della citazione e gli elementi essenziali dell’invito a dedurre: la comparazione degli atti ha evidenziato piena sovrapposizione, e nessuna lesione del diritto di difesa è configurabile nella fase delle deduzioni.

Sulla prescrizione la Corte ha ricostruito l’evoluzione della disciplina. L’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, consentiva la perseguibilità del danno all’immagine nei soli casi previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001. Le Sezioni riunite, con la sentenza n. 8/2015/QM, avevano circoscritto l’azione ai delitti di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale. Dopo l’abrogazione dell’art. 7 citato ad opera del d.lgs. n. 174/2016, è emerso un contrasto interpretativo, ma resta fermo — secondo la Corte — che presupposto indefettibile dell’azione è una sentenza di condanna irrevocabile.

Da tale premessa discende che solo dal passaggio in giudicato sorge il diritto all’azione e inizia a decorrere il termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 2935 c.c.: prima di quel momento l’azione non sarebbe consentita per difetto del requisito essenziale. Poiché la sentenza penale è divenuta irrevocabile in data 3 aprile 2023 e l’invito a dedurre è stato notificato nel dicembre 2023, l’azione è stata ritenuta tempestiva; risultava inoltre in atti un atto interruttivo della Questura del gennaio 2019.

Nel merito la Corte ha accolto la domanda, ritenendo che il giudicato penale faccia stato, ex art. 651 c.p.p., sulla commissione di una condotta delittuosa foriera di danno all’immagine dell’amministrazione di appartenenza. Sull’eco mediatica, richiamando la giurisprudenza contabile, ha affermato che l’utilizzo di siti internet e testate online comporta dinamiche di diffusione e potenziale conoscibilità profondamente diverse dalla stampa tradizionale, per ampiezza geografica, persistenza nel tempo e accesso tramite motori di ricerca e piattaforme social, integrando il clamor fori. La quantificazione equitativa in euro 20.000,00 è stata confermata, con condanna agli interessi e alla rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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