Responsabilità dell’economo comunale per spese eccedenti e prive di giustificativi (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 202 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la contestazione documentata dal magistrato istruttore opera come prova a carico dell’agente contabile, cui spetta l’onere di dimostrare la regolarità della gestione. L’illeggibilità, la dispersione o l’assenza dei giustificativi sono fatti imputabili all’agente, in forza del principio di autoresponsabilità che governa ogni gestione di cassa. L’urgenza di una spesa non ne dimostra la necessità, né esonera dal rispetto del limite unitario previsto dal regolamento economale. La mancata difesa dell’economo non consente al giudice di superare le obiezioni istruttorie. Il conto è pertanto irregolare, con addebito delle somme non giustificate.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Saracena per l’esercizio finanziario 2019. Con relazione n. 13/2024 il magistrato istruttore, pur valorizzando i profili formali di regolarità del conto, ha contestato talune irregolarità sostanziali nella gestione del servizio economale, articolate in tre macroaree di spesa.
L’agente contabile, ricevuta la notifica della relazione, ha scelto di non difendersi e di non comparire in udienza. La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulla base degli atti e delle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, che ha evidenziato il permanere delle irregolarità contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che la relazione di irregolarità è stata correttamente notificata all’economo, che l’ha ricevuta a mani proprie, e che, ciò nonostante, questi non ha ritenuto di difendersi né di comparire per essere udito, come prescrive l’art. 148, comma 2, c.g.c. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.
Nel merito, la prima contestazione riguarda le spese eccedenti l’importo unitario di € 100,00 previsto dal regolamento economale. La Corte osserva che il nuovo regolamento, adottato nel novembre 2019, ha innalzato il limite a € 250,00, ma è entrato in vigore solo dal gennaio 2020. Per l’anno 2019 restava quindi applicabile il limite precedente. Le giustificazioni addotte dall’economo, fondate sull’urgenza, sono ritenute deboli e non corroborate da riscontri probatori, poiché l’urgenza di una spesa non ne dimostra la necessità.
La seconda contestazione attiene alle spese prive di giustificativi, o con giustificativi assenti, illeggibili o parzialmente duplicati. La Corte richiama il principio di autoresponsabilità che deve governare qualunque gestione di cassa, a fortiori quella economale della res publica: l’illeggibilità, anche per deterioramento, così come l’introvabilità degli scontrini, sono fatti che l’agente imputa a sé stesso.
La terza contestazione riguarda le spese di rappresentanza, ritenute incongrue o irragionevoli rispetto alla loro destinazione. Le spiegazioni fornite in istruttoria sono considerate sostanzialmente apodittiche e non sufficienti ad allontanarsi dalle risultanze istruttorie.
La Corte ricorda infine che il giudizio di conto, quanto all’ambito probatorio, presenta le caratteristiche del giudizio di responsabilità a prova invertita: a fronte delle contestazioni documentate in istruttoria, è l’agente a dover provare il contrario. La mancata difesa non consente di superare le obiezioni mosse. Il conto è dichiarato irregolare, con addebito delle somme non giustificate, e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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