Discarico del consegnatario di azioni per la partecipazione in società consortile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 203 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni è tenuto alla resa del conto giudiziale per le partecipazioni detenute per conto dell’ente, anche quando la partecipata abbia struttura privatistica e la partecipazione sia in via di dismissione. La funzione di agente contabile non è esclusa dalla natura societaria del rapporto né dal riferimento del TUSP alla sola responsabilità civile ed erariale. Ove il conto risulti sottoscritto, vistato e parificato, e la consistenza dei titoli corrisponda, per quantità e valore, alle scritture contabili dell’ente, il Collegio dichiara la regolarità della gestione e il discarico dell’agente contabile.
Il Fatto
L’Università aveva depositato il conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, quale agente contabile consegnatario di azioni, avente ad oggetto la partecipazione detenuta nella società consortile Calpark S.C.p.A. La gestione esponeva una consistenza iniziale e finale identica: una quota del valore di 140.406,00 euro, invariata al 1° gennaio e al 31 dicembre 2019.
Il magistrato istruttore, dopo aver inizialmente ritenuto il conto inammissibile per assenza dell’obbligo di resa in relazione alle partecipazioni in società a struttura privatistica, ha concluso per il discarico dell’agente. Il Collegio ha dichiarato il conto procedibile con separata pronuncia e ha rimesso gli atti all’istruttoria. Il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta di discarico.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene all’individuazione dei beni soggetti a conto giudiziale e del soggetto qualificabile come agente contabile. Il magistrato istruttore aveva richiamato l’art. 20, lett. c), del R. D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto, inclusi i titoli dematerializzati. La giurisprudenza richiamata (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020; Cass. SS. UU., ord. n. 7390/2007) conforta tale impostazione.
Quanto alla qualificazione soggettiva, la relazione ha dato atto dell’orientamento più recente, che supera la visione tradizionale e individua l’agente contabile nel soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni connesse ai diritti di azionista nelle società partecipate, sulla base di una nozione ampia di “maneggio”.
Nel caso concreto il Collegio ha verificato la regolarità formale del conto, sottoscritto dall’agente, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica. La gestione è stata rappresentata con il modello 22 allegato al d.P.R. n. 194/1996, previsto per i conti dei consegnatari di azioni, con indicazione della tipologia dei titoli e della consistenza per quantità e valore.
Il Collegio ha poi valorizzato la circostanza che il Consiglio di amministrazione aveva approvato il piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 24 TUSP, comprendente l’uscita dalla compagine sociale, e aveva ratificato la funzione di agente contabile svolta dai dipendenti individuati con apposito decreto direttoriale. Il responsabile del servizio finanziario aveva attestato la corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabili dell’ente.
Su tali basi la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per il discarico: la documentazione in atti e la relativa rappresentazione danno evidenza dell’assenza di irregolarità sul piano della gestione e dell’assenza di addebito, risultando la consistenza dei titoli al 31 dicembre identica a quella di inizio anno. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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