Il titolare di struttura ricettiva è agente contabile per l’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 122 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno istituita dall’ente locale, del cui introito e riversamento è investito, riveste la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendere il conto, per ottenere il discarico all’esito favorevole del giudizio, costituisce un passaggio essenziale riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale. Il conto compilato d’ufficio dall’amministrazione, quando il contabile non vi provveda, è approvato se chiude in pareggio e non siano mossi rilievi dall’ente titolare delle somme né dal pubblico ministero contabile, con conseguente discarico dell’agente.

Il Fatto

Il Comune di Cabras ha compilato d’ufficio il conto giudiziale del titolare di una struttura ricettiva del proprio territorio, nella veste di agente contabile, per l’imposta di soggiorno relativa all’esercizio finanziario 2019. L’agente contabile, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva adempiuto all’obbligo di presentazione del conto.

Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione, richiamando l’art. 147, comma 3, lettera a), del Codice di giustizia contabile, secondo cui l’udienza è sempre fissata per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole al discarico. All’udienza non si sono costituiti né l’amministrazione né l’agente contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della nozione di agente contabile. Ai sensi degli articoli 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e seguenti del r.d. n. 827 del 1924, 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, degli articoli 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, anche solo di fatto, rivestono tale qualifica e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

La Corte individua il fondamento della regola in un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi gestisce beni pubblici deve dare dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione. L’obbligo di rendere il conto per ottenere il discarico dall’organo giurisdizionale deputato è presentato come passaggio essenziale del giudizio di conto, in forza dei principi di necessarietà riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti della qualificazione in capo al titolare della struttura ricettiva, in quanto gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale, del cui introito e riversamento nella relativa tesoreria è investito.

Dalla disamina del conto compilato d’ufficio dal Comune, redatto sul prescritto modello 21, emerge che lo stesso chiude in pareggio. Non risultano rilievi mossi né dall’ente titolare e destinatario delle somme né dal pubblico ministero contabile. Il Collegio reputa pertanto la gestione regolare, con approvazione del resoconto e conseguente discarico dell’agente contabile.

Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. La decisione conferma che la compilazione d’ufficio del conto, lungi dal pregiudicare il contabile, attiva il controllo giurisdizionale sulla gestione e ne consente la definizione in base ai soli dati documentali disponibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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