Quota 100, incumulabilità limitata ai soli mesi di effettivo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 308 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione anticipata c.d. “quota 100”, il divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro sancito dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, conv. dalla l. n. 26/2019, opera esclusivamente per i mesi nei quali l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta. La prassi dell’INPS, fondata sulla circolare n. 117/2019, che estende l’incumulabilità all’intero anno solare e impone il recupero totale del trattamento, è priva di fondamento normativo e deve essere disapplicata. Il limite annuale di 5.000 euro previsto dalla norma riguarda solo il lavoro autonomo occasionale e non è estensibile ad altri effetti. Nei casi di prestazioni lavorative minimali, temporanee e occasionali, la perdita della pensione per un intero anno integra un sacrificio sproporzionato e una discriminazione irragionevole tra lavoro autonomo e dipendente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione anticipata liquidata con la c.d. “quota 100” a decorrere dal 23 luglio 2019, ha svolto per una sola giornata, il 9 febbraio 2021, una prestazione lavorativa come attore-comparsa, retribuita come lavoro dipendente con euro 78,48 lordi. Con comunicazione del 07/02/2024, l’INPS gli ha notificato un indebito di euro 24.076,65, pari all’intera annualità di pensione 2021, per asserita incumulabilità tra il trattamento e i redditi da lavoro. L’Istituto ha poi avviato trattenute mensili di euro 344,05 a titolo di recupero crediti.
Il pensionato ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’obbligo di restituzione del solo rateo di febbraio 2021, invocando un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. L’INPS, costituitosi, ha difeso il proprio operato richiamando la Cass. n. 30994/2024, che aveva affermato la perdita totale del trattamento per l’intero anno solare.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile affronta la questione della ripetibilità dell’intero importo pensionistico annuale in presenza di una prestazione lavorativa di un solo giorno. L’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 stabilisce che il trattamento non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Per la Corte, il richiamo all’anno solare serve solo a determinare quel limite di importo e non è estensibile ad altri effetti.
La prassi INPS, basata sulla circolare n. 117/2019, pretende invece di ripetere il trattamento dell’intera annualità a prescindere dalla durata effettiva della prestazione. Tale prassi non trova fondamento in alcuna norma primaria. Il Collegio richiama i precedenti della Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, n. 263/2023 e n. 10/2025, della Sez. giur. Veneto, n. 33/2024 e n. 84/2024 e della Sez. giur. Campania, n. 541/2024, che hanno ritenuto illegittima la circolare nella parte in cui estende l’incumulabilità all’intero anno.
La difesa dell’Istituto si fonda sulla Cass. n. 30994/2024, che ha valorizzato la ratio solidaristica della misura, volta a favorire nuova occupazione e ricambio generazionale. Il Giudice contabile osserva però che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162/2025, ha chiarito che tale pronuncia non costituisce diritto vivente, essendo rimasta isolata e di recente adozione, senza seguito generalizzato presso i giudici di merito.
Ne consegue che la norma va interpretata nel senso di sancire l’incumulabilità per i soli mesi di effettivo svolgimento dell’attività, quando questa rivesta caratteri di assoluta temporaneità, precarietà e occasionalità e comporti compensi inferiori al limite di 5.000 euro. Solo un’attività continuativa e stabile può pregiudicare la finalità solidaristica. Diversamente, si perseguirebbe una finalità de facto sanzionatoria e si opererebbe una discriminazione irragionevole tra lavoro autonomo e dipendente, in violazione dell’art. 3 Cost.
Il ricorso è quindi accolto: dichiarata la non ripetibilità dei ratei pensionistici del 2021, con esclusione della sola mensilità di febbraio, e riconosciuto il diritto alla restituzione degli importi trattenuti in eccedenza, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. Spese compensate per la novità della questione e il contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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