Ricorso del militare in servizio ammissibile per accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 4 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui il militare ancora in servizio, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel ricorso quale bene della vita ambito, e non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Sussiste la giurisdizione del giudice contabile, non potendosi negare al personale in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per far valere successivamente il diritto a pensione privilegiata. Il provvedimento espresso di diniego della dipendenza da causa di servizio fa stato anche ai fini della pensione privilegiata e costituisce accertamento definitivo.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare ancora in servizio, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di pensione privilegiata ordinaria, nonché il parere del Comitato di Verifica e il decreto ministeriale che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio di alcune patologie del rachide. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla futura pensione privilegiata e l’annullamento del diniego.

Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza nel merito, opponendosi alla CTU. L’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso. La Sezione, pendente una questione di massima deferita alle Sezioni Riunite, aveva sospeso il giudizio con ordinanza n. 63/2023, poi fissato l’udienza del 7 dicembre 2023.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il provvedimento ministeriale impugnato va letto come atto conclusivo di due distinti procedimenti a istanza di parte, avendo respinto l’istanza di equo indennizzo solo perché l’infermità non era riconosciuta dipendente dal servizio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento unicamente per la parte che nega la dipendenza da causa di servizio, chiedendone l’accertamento quale presupposto ai fini pensionistici di privilegio.

Sussiste l’interesse attuale ad acquisire certezza sulla dipendenza della patologia, così come la giurisdizione del giudice contabile, in ragione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014 e ribaditi dalle Sezioni Unite n. 1306 del 19.01.2017. La Suprema Corte ha stabilito che non si possa negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale per l’accertamento del presupposto necessario a far valere successivamente il diritto a pensione privilegiata. Il principio trova conforto nella prevalente giurisprudenza di appello della Corte dei conti, secondo cui, dopo le modifiche del d.P.R. n. 461/2001 e l’unicità del provvedimento amministrativo di accertamento, la giurisdizione sussiste in ogni ipotesi in cui il ricorrente chieda l’accertamento ai fini pensionistici.

Quanto all’ammissibilità, la Corte esclude che la mancanza di una domanda di pensione privilegiata e di una pronuncia amministrativa sul punto incida sul ricorso. Richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, alle cui motivazioni fa integrale rinvio, conformandosi ad esso in forza dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 174/2016, che qualifica le Sezioni Riunite come organo di uniforme interpretazione. Il provvedimento di diniego della dipendenza fa stato anche ai fini della pensione privilegiata e costituisce accertamento definitivo.

Costituisce quindi interesse meritevole di tutela l’aspirazione del lavoratore ad acquisire definitiva consapevolezza sulla dipendenza o meno dal servizio delle infermità, per scegliere se attivare o meno il procedimento diretto alla pensione di privilegio. Il ricorso è pertanto ammissibile, limitatamente al riconoscimento della dipendenza. La Corte respinge anche la richiesta di estromissione del Ministero della Difesa: il dipendente è ancora in servizio e ha interesse a convocare l’amministrazione datoriale, competente a fornire all’Istituto previdenziale lo stato del servizio all’atto del collocamento in quiescenza. Il merito è riservato a separata ordinanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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