Estinzione del giudizio contabile per rito abbreviato con integrale compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 72 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento della somma offerta dal convenuto ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c. perfeziona la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio di responsabilità amministrativa mediante rito abbreviato. Accertato l’incameramento della somma da parte dell’amministrazione danneggiata e la regolarità della documentazione attestante il versamento, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. La particolare natura deflattiva del rito e il contegno processuale del convenuto, che ha concorso a realizzarne l’esito, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una ditta individuale per sentirlo condannare al risarcimento del danno cagionato a una società in house della Regione Piemonte. La pretesa riguardava lo sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata restituzione di una quota di finanziamento percepita a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020, destinata all’introduzione di un nuovo impianto di taglio lamiere. Secondo la ricostruzione attorea, l’impresa non aveva inviato la rendicontazione finale nei termini del bando ed era risultata morosa nel pagamento di parte delle rate, determinando la revoca del contributo.

Il convenuto, pur contestando la fondatezza della domanda, ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di una somma pari al 30% della pretesa risarcitoria. La Procura ha espresso parere favorevole.

La Motivazione della Corte

All’esito dell’udienza camerale il Collegio ha accolto l’istanza nei termini prospettati e con decreto ha disposto il pagamento della somma a carico del convenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni, a favore della Regione Piemonte, con onere di deposito della documentazione attestante l’avvenuto versamento.

L’interessato ha prodotto la documentazione del pagamento e il relativo incameramento da parte dell’amministrazione danneggiata, la cui regolarità è stata verificata, con l’adesione del P.M., nella camera di consiglio. Il giudizio è stato conseguentemente trattenuto in decisione.

La Corte rileva che, in virtù dell’accertato pagamento, sussistono i presupposti per ritenere integrata la fattispecie, a formazione progressiva, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando sul punto Corte dei conti, Sez. III App., n. 104/2018.

Quanto alle spese, la particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale osservato dal convenuto, che ha concorso a realizzare la medesima definizione, giustificano l’integrale compensazione. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto nei confronti del convenuto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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