Notifica nulla e litisconsorzio necessario nella revocatoria: valutazione di merito insindacabile (Cass. civ. Sez. III n. 8348 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione, ai fini della corretta individuazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario rileva esclusivamente il luogo in cui questi dimori di fatto in via abituale; le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Escluso il difetto di integrazione del contraddittorio, non ricorre la dedotta ipotesi di litisconsorzio necessario. Nel giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. non è oggetto di accertamento il credito, essendo sufficiente che venga dedotta una ragione di credito anche litigiosa; la questione della validità della fideiussione resta estranea al perimetro del giudizio. Le censure di error in procedendo vanno proposte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non n. 5, e la deduzione di tale vizio è preclusa, in caso di doppia conforme, dall’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ.
Il Fatto
La banca, creditrice verso due coniugi in forza di decreti ingiuntivi, agisce in revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso l’atto con cui la moglie, riservando a sé e al coniuge il diritto di abitazione, aveva donato al figlio la nuda proprietà di alcuni immobili.
Il Tribunale accoglie la domanda, dichiarando la contumacia del marito. La Corte d’Appello di Napoli rigetta gli appelli e dichiara inammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale sul cognome di una parte. I ricorrenti propongono tre motivi, deducendo l’inesistenza della notifica dell’atto introduttivo, il conseguente difetto di integrazione del contraddittorio rispetto a un litisconsorte necessario, l’omessa motivazione su punti decisivi e la mancata verifica della nullità della fideiussione.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che la sentenza impugnata ha esaminato analiticamente la questione della notifica. Il giudice di merito ha considerato le risultanze anagrafiche, il contratto di locazione dell’immobile asseritamente abitato, la qualità di amministratore e socio della società locatrice in capo al ricorrente, il buon fine della notifica eseguita dalla banca presso l’indirizzo dei congiunti e, per converso, l’irreperibilità attestata dall’agente postale presso l’indirizzo anagrafico.
Da questi elementi la Corte territoriale ha tratto il convincimento che l’indirizzo indicato non corrispondesse alla dimora effettiva del ricorrente, fissata nello stesso luogo di residenza dei congiunti. La Corte di legittimità qualifica tale valutazione come apprezzamento di merito insindacabile, richiamando il principio secondo cui le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e possono essere superate da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.
Esclusa l’irregolarità della notifica, cade la doglianza sul difetto di integrazione del contraddittorio: nessun vizio del contraddittorio si è realizzato. Il richiamo alla giurisprudenza sul litisconsorzio necessario resta quindi privo di rilievo nel caso concreto.
Sui motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, la Corte rileva un errore di qualificazione: le censure deducono un error in procedendo e avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non n. 5; la deduzione era inoltre preclusa, in presenza di doppia conforme, dall’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte osserva che il giudizio di revocatoria non ha ad oggetto l’accertamento del credito, essendo sufficiente una ragione di credito anche litigiosa. La validità della fideiussione non rientrava dunque nel perimetro del giudizio. In ogni caso, la dedotta nullità avrebbe dovuto essere circostanziata con elementi fattuali, del tutto carenti, non essendo stato neppure trascritto il contenuto del contratto, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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