Opponibilità al curatore delle scritture contabili in caso di subentro nel giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 923 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare che riassume il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, interrotto per la dichiarazione di fallimento, subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale della società fallita. Ne consegue che l’art. 2710 cod. civ. trova applicazione anche quando una delle parti sia stata dichiarata fallita, ove si tratti di provare un rapporto obbligatorio sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e nel quale l’organo concorsuale sia subentrato. Il giudice dell’opposizione allo stato passivo che ometta di esaminare la circostanza del subentro del curatore nel giudizio monitorio omette l’esame di un fatto decisivo, idoneo a determinare l’opponibilità al curatore della documentazione contabile di data certa anteriore al fallimento.
Il Fatto
La ricorrente, società fornitrice di combustibile per autotrazione, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società poi fallita per fatture insolute. La debitrice propose opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per la contaminazione del gasolio fornito. Dichiarato il fallimento, il curatore riassunse il giudizio di opposizione.
La creditrice domandò l’ammissione al passivo in chirografo. Il giudice delegato rigettò l’istanza e il Tribunale di Massa, con decreto, respinse l’opposizione ex art. 98 l.fall., rilevando che il decreto ingiuntivo non era opponibile alla massa e che il credito non era provato, non trovando applicazione gli artt. 2709 e 2710 cod. civ. nei confronti del curatore. La società propose ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava l’omesso esame del fatto decisivo anche in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è respinto. La Corte ricorda che il principio di non contestazione ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non questioni attinenti allo svolgimento del processo. La ricorrente non può invocarlo in relazione alla presunta condotta di non contestazione della fallita. Anche ammesso che l’opponente avesse contestato solo la fornitura di importo inferiore, l’ampia proiezione della pretesa risarcitoria riconvenzionale induce a escludere l’omesso esame.
Il secondo motivo è invece fondato. Esso denuncia l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da parte del curatore. La Corte richiama la nozione rigorosa di omesso esame, che può riguardare un fatto principale o secondario, risultante dal testo della sentenza o dagli atti, oggetto di discussione e decisivo. Sul punto cita Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Cass. n. 17761 del 2016.
La circostanza del subentro del curatore integra un preciso elemento di fatto, involto nel dibattito processuale e parte integrante della res litigiosa. Essa denota indubbia attitudine alla decisività, poiché può condurre all’ammissione al passivo invocata dalla creditrice.
La Corte fonda la decisione sull’elaborazione consolidata: l’art. 2710 cod. civ. trova applicazione anche quando una parte sia stata dichiarata fallita, se si tratta di provare un rapporto sorto anteriormente al fallimento e nel quale il curatore sia subentrato, riguardando la prova un rapporto tra imprenditori proseguito con le medesime regole. Richiama Cass. n. 7285 del 2013, Cass. n. 321 del 2013 e Cass. n. 30446 del 2019, secondo cui il curatore che agisce quale avente causa del fallito subentra nella medesima posizione. Richiama altresì Cass. n. 13282 del 2012, per cui la domanda del curatore implicante riconoscimento dell’anteriorità della scrittura rende certa la data, in forza del dovere di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ.
Il decreto impugnato ha quindi omesso la considerazione della circostanza idonea a sortire l’opponibilità al curatore, pur in sede di verifica del passivo, della documentazione allegata a comprova del credito. Il secondo motivo è accolto, il terzo assorbito; il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Massa in diversa composizione.
Nota della Redazione
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