Improcedibilità del conto del consegnatario di beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 254 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni degli enti locali è il prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. Non è configurabile, per i beni mobili o le materie diversi da quelli per cui l’agente contabile ha il debito di custodia, alcun obbligo di resa del conto giudiziale. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio iscritto sul conto giudiziale reso da un agente contabile, in qualità di consegnatario di beni di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il conto, qualificato come conto del consegnatario, consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, ravvisando l’insussistenza di un obbligo di resa. La questione sottoposta alla Corte riguarda la configurabilità di tale obbligo in capo al consegnatario per la tipologia di beni oggetto di gestione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto come conto del consegnatario, rilevando che il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.
La Corte osserva, tuttavia, che la gestione oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, Regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Manca, dunque, il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa.
Il Collegio aderisce alla conclusione della Procura regionale e la conforta richiamando la giurisprudenza contabile, che ritiene non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. Vengono citate, tra le altre, questa Sezione n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013.
Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non liquida spese, stante il tipo di pronuncia adottato, e dispone l’annotazione a tutela dei dati personali delle persone fisiche indicate in sentenza, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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