Accesso documentale del concorrente e obbligo di ostensione o dichiarazione di inesistenza (TAR Campania, sez. VII, ord. n. 4984 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas commerciale legittima l’accesso documentale del concorrente, atteso che la presenza di un ulteriore operatore nel medesimo bacino di utenza è di per sé idonea a determinare una potenziale riduzione della clientela. Il rito dell’accesso di cui all’art. 116 cod. proc. amm. è utilizzabile anche per contestare un diniego espresso, non solo il silenzio. La frammentazione dei riscontri tra uffici comunali non costituisce vizio di legittimità, ma l’amministrazione conserva l’onere di riscontrare compiutamente l’istanza. Accolta parzialmente la domanda di accesso, l’amministrazione è tenuta a consentire l’ostensione dei documenti richiesti ovvero a dichiarare espressamente la loro inesistenza agli atti dell’ufficio.
Il Fatto
Una società esercente attività di autorimessa, operante nel medesimo bacino di utenza di un’altra impresa del settore, presentava al Comune un’istanza di accesso finalizzata a verificare la legittimità dell’attività commerciale avviata dalla concorrente e della concessione di suolo pubblico rilasciata a quest’ultima. L’istanza, che chiedeva l’esibizione di un’ampia documentazione, veniva riscontrata solo parzialmente dall’amministrazione con note e comunicazioni frammentarie. La società ricorrente proponeva quindi ricorso avverso il silenzio-diniego e, in via incidentale, domandava l’accesso ai documenti non ostesi, contestando altresì la concessione di suolo pubblico n. 127 del 3.7.2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto la legittimazione della ricorrente all’accesso, ravvisando la sussistenza della vicinitas commerciale. La circostanza che le due autorimesse siano ubicate a circa 600 metri di distanza e che esistano altri cinque parcheggi nell’area non è stata ritenuta dirimente per escludere la qualifica di controinteressato, poiché la presenza di un ulteriore competitor è comunque idonea a produrre una potenziale riduzione della clientela. Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione del Comune circa l’inutilizzabilità del rito dell’accesso per contestare un diniego espresso, precisando che tale rito è esperibile in entrambe le evenienze.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, il Tribunale ha rilevato come il deposito documentale effettuato in corso di giudizio abbia soddisfatto solo in parte la richiesta. Il Comune ha infatti prodotto la SCIA del 23.6.2025 con gli allegati, la concessione di suolo pubblico e altri atti istruttori. Per alcune richieste è stata fornita una motivata precisazione: per il parere ASL e per il certificato di agibilità l’amministrazione ha chiarito che non è previsto alcun parere o documento da acquisire, essendo sufficienti dichiarazioni sostitutive. Con riferimento ad altre voci, come lo stralcio del PRG, il Comune ha indicato le modalità di accesso pubblico sul proprio sito.
Il Collegio ha invece ritenuto non satisfattiva la spiegazione del Comune circa la documentazione antimafia, non ancora richiesta all’epoca dell’istanza perché il procedimento SCIA era in fase istruttoria. Il Tribunale ha osservato che, essendo la SCIA stata presentata il 23.6.2025 e l’istanza di accesso il 15.7.2025, era quasi interamente decorso il termine di 30 giorni per l’eventuale inibizione, sicché il Comune avrebbe dovuto precisare espressamente se tali atti fossero stati acquisiti al procedimento. La stessa carenza di riscontro è stata rilevata per altri documenti richiesti, rispetto ai quali il Comune non aveva fornito copia né attestato l’inesistenza.
In accoglimento parziale della domanda incidentale, il TAR ha disposto l’obbligo del Comune di consentire l’accesso agli atti di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 9 e 12 dell’istanza, ove esistenti, ovvero di dichiarare espressamente l’inesistenza di detti atti, assegnando un termine di 20 giorni per l’ostensione. Considerata la complessità e la stretta interconnessione delle questioni, il Tribunale ha disposto la conversione del rito del silenzio in rito ordinario, ai fini della congiunta trattazione all’udienza pubblica già fissata, riservando ogni pronuncia sulle spese all’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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