Nessuna servitù pubblica se il varco è voluto dal condominio (TAR Emilia-Romagna n. 296 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra gli estremi di una servitù pubblica o di altro diritto reale d’uso l’apertura di un varco pedonale su area privata che risponda alla volontà del Condominio proprietario, manifestata con apposita delibera, d’intesa con il Comune. In tale ipotesi il titolo giuridico dell’intervento è di natura privatistica e nessun procedimento ablatorio è dovuto, con conseguente insussistenza dei vizi di difetto di motivazione, di istruttoria e di pretermissione del contraddittorio. Le controversie sugli atti comunali che si riferiscono, anche solo indirettamente, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. La sopravvenuta vendita dell’immobile non fa venir meno l’interesse alla decisione quando la parte dichiari di avervi interesse ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di una porzione di un fabbricato commerciale e comproprietaria delle aree condominiali, impugna la nota con cui il Comune ha chiesto il ripristino di un varco pedonale su area privata e quella con cui ha comunicato la realizzazione della relativa segnaletica orizzontale. Secondo la ricorrente, l’Ente avrebbe costituito d’ufficio una servitù ad uso pubblico sull’area condominiale, senza alcun atto ablatorio, senza contraddittorio con i proprietari e in assenza dei presupposti di legge.
Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e, nel merito, sostiene che nessun provvedimento è stato emesso, essendo il varco aperto da privati su proprietà privata e solo raccordato con la segnaletica pubblica. La ricorrente ha dichiarato la permanenza dell’interesse alla decisione ai fini risarcitori, nonostante la sopravvenuta vendita dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le note impugnate si riferiscono direttamente o indirettamente alla complessiva realizzazione degli interventi del soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione dell’Ambito. La materia coinvolta è dunque l’edilizia e urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.
È parimenti respinta l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, il Tribunale ribadisce che per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente che la parte dichiari di avervi interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio.
Nel merito, la questione dirimente è la sussistenza della volontà del Condominio di aprire il varco. La ricorrente stessa riferisce che il Condominio ha deliberato accogliendo la richiesta del Comune di realizzare il passaggio pedonale nell’aiuola condominiale.
Tale delibera dimostra che l’apertura è avvenuta d’intesa tra Condominio e Comune. Ne consegue che la tesi dell’imposizione d’ufficio di una servitù pubblica resta una mera prospettazione, priva di riscontro documentale e smentita dal deliberato condominiale che integra il titolo giuridico dell’intervento.
Le note impugnate non evidenziano alcun atto ablatorio: la prima sollecita il ripristino del varco privato, la seconda comunica la realizzazione della segnaletica in continuità con l’attraversamento pedonale. Non sussistendo alcun procedimento dovuto, sono infondate sia la pretermissione delle garanzie partecipative sia le censure procedimentali e provvedimentali. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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