Giurisdizione contabile sul danno da ritardo pensionistico e auto-responsabilità dell’assicurato (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 64 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico comprende anche le domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, quando i pregiudizi lamentati riguardano gli effetti del mancato o tardivo conseguimento della pensione. Nel merito, il danno derivante dalla ripresa dell’attività lavorativa per la mancata definizione del procedimento entro il termine utile non è risarcibile quando sia riconducibile al legittimo esercizio, da parte dell’interessato, del potere di modificare l’oggetto della propria istanza, con la conseguente applicazione della regola dell’art. 1227, secondo comma, cod. civile. L’ente previdenziale non è tenuto a concludere il procedimento per la pensione entro la data indicata dal richiedente, decorrendo il termine di legge dalla completezza della domanda e dal maturare del requisito contributivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva chiesto all’INPS il collocamento in quiescenza dal 1° settembre 2019, presentando domanda di pensione anticipata in cumulo e, poi, istanza di riscatto di periodi assicurativi, il cui onere aveva versato in unica soluzione nell’agosto 2019. Non ricevendo alcuna comunicazione entro il 31 agosto 2019, egli era rientrato in servizio all’avvio dell’anno scolastico. Solo con pec del 1° ottobre 2019 l’INPS gli aveva comunicato il diniego della domanda, fondato sull’omessa cessazione del rapporto di lavoro.
Il ricorrente aveva quindi agito davanti al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi euro 52.000. La Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo, con sentenza del 19.02.2024, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, davanti alla quale il ricorrente ha riproposto la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il primo passaggio riguarda la giurisdizione. Il petitum sostanziale mira al ristoro del danno asseritamente sofferto per l’omessa tempestiva definizione della domanda di pensione. Poiché la controversia investe l’adempimento di obbligazioni riconducibili al rapporto pensionistico, essa appartiene alla Corte dei conti.
La giurisdizione esclusiva comprende anche la violazione delle modalità e dei termini procedimentali preordinati all’adozione del provvedimento previdenziale finale, e quindi la domanda di risarcimento del danno causato dal ritardo nell’emanazione del provvedimento di concessione.
Sul merito, la Corte ricostruisce la sequenza temporale e rileva che alla data della domanda, il 17.06.2019, il requisito dell’anzianità contributiva non era maturato. L’interessato, con istanza del 04.07.2019, aveva chiesto il riesame del provvedimento di accoglimento di una precedente domanda di riscatto, riducendone l’oggetto a otto mesi. Da ciò la Corte fa discendere che l’anzianità utile si perfeziona non prima dell’08.08.2019.
Su questa base il termine procedimentale per la pensione, pari a novanta giorni decorrenti dalla completezza della domanda, non poteva ritenersi violato se il provvedimento non era intervenuto entro il 01.09.2019, come pretendeva il ricorrente. L’INPS non era tenuto a comunicare l’esito entro il 31 agosto.
La Corte riconduce quindi il pregiudizio alla condotta dello stesso interessato. È il legittimo esercizio del potere di modificare l’oggetto della domanda di riscatto, con l’accettazione degli effetti conseguenti secondo il principio di auto-responsabilità, a costituire causa determinante del danno. Ciò preclude l’accoglimento ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.
Né la risposta INPS del 27.08.2019 poteva fondare un affidamento incolpevole, riguardando essa anzitutto il riscatto. La dichiarazione di cessazione dal servizio era, del resto, condizionata al maturare dei requisiti pensionistici. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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