Esclusa la colpa grave del medico per complicanza da embolizzazione di MAV (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 540 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa del sanitario per danno indiretto, la colpa grave richiede una devianza macroscopica dai canoni di diligenza, prudenza e perizia, tale da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività. Il giudizio sulla colpa postula il raffronto tra la condotta concreta e il paradigma dell’homo eiusdem condicionis et professionis, con valutazione ex ante di prevedibilità ed evitabilità dell’evento. La prevedibilità costituisce il prius logico del ragionamento probatorio, ma non è sufficiente a fondare la colpevolezza se l’evento, pur prevedibile, risulti non prevenibile e dunque inevitabile. La conformità della condotta alle linee guida vigenti all’epoca dei fatti e l’assenza di errori esecutivi escludono la responsabilità, qualificandosi la complicanza insorta come conseguenza dell’intervento anche se correttamente eseguito.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto la condanna di un medico, in servizio presso una struttura sanitaria, al pagamento di una somma fino alla concorrenza di euro 15.000,00 a titolo di danno indiretto. La pretesa derivava dal risarcimento corrisposto dall’Azienda ospedaliera a una paziente per le lesioni conseguite a un intervento di embolizzazione di una malformazione artero-venosa (MAV) di un arto inferiore, eseguito dal convenuto.
Secondo la prospettazione attorea, un errore esecutivo aveva comportato l’occlusione di tutti i rami afferenti alla MAV, con necrosi cutanea e grave danno. Il giudizio è stato riassunto dopo che la Sezione seconda centrale d’appello, accogliendo il gravame della Procura, ha riformato la pronuncia di primo grado — che aveva dichiarato l’inammissibilità della citazione — e ha rimesso gli atti al primo giudice per il merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto la domanda, escludendo la configurabilità di un errore medico e di una condotta gravemente colposa. Di fronte a pareri tecnici contrastanti, il Collegio ha disposto una consulenza medico legale affidata al Collegio medico legale operante presso il Ministero della difesa, Sezione speciale istituita presso la Corte dei conti, integrato con uno specialista radiologo.
Il consulente ha accertato la correttezza della diagnosi e dell’intervento superselettivo, adeguato al caso specifico e conforme alle linee guida vigenti all’epoca. Il procedimento è stato eseguito correttamente, con obliterazione dei rami rifornenti la malformazione, avvicinando il catetere alle sedi di inoculo dello sclerosante per evitare recidive. Non sono emersi errori non scusabili per manifesta grossolanità, né difetto di perizia tecnica.
La complicanza insorta — necrosi cutanea — è stata inquadrata tra le possibili conseguenze secondarie dell’intervento, annoverate dalle linee guida e favorite da preesistenze del distretto vascolare. La Sezione ha ritenuto il parere esaustivo, coerente e adeguatamente motivato, respingendo la richiesta di integrazione avanzata dalla Procura: nessuna osservazione critica era stata formulata sul parere preliminare offerto in visione prima del deposito definitivo.
Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Lazio n. 883/2021) e di legittimità (Cass. civ., Sez. III n. 33999/2021), il Collegio ha ribadito il raffronto con il paradigma dell’agente modello. La complicanza era certamente prevedibile, ma non prevenibile in concreto, per le specifiche caratteristiche dell’intervento e la complessità del quadro patologico. La mera prevedibilità non basta a fondare la colpevolezza se l’evento risulta inevitabile. Ne è derivata l’esclusione della responsabilità amministrativa e la liquidazione delle spese di lite in favore della difesa del convenuto, con onere a carico dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.
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Nota della Redazione
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