Danno da ritardo nel progetto individuale del disabile (TAR Calabria n. 776 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardo, ex art. 2 bis, comma 1, legge n. 241/1990, per la mancata adozione del progetto individuale in favore della persona disabile, ex art. 14 legge n. 328/2000, presuppone la spettanza del bene della vita richiesto, desumibile dalla sopravvenuta approvazione del progetto, e la puntuale allegazione e prova del pregiudizio, nell’an e nel quantum. Il danno non patrimoniale è liquidabile in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., ma solo sul quantum, restando a carico del ricorrente la specificazione dei concreti nocumenti. È risarcibile la spesa sostenuta per il progetto privato, alternativo a quello pubblico non adottato, perché trova titolo nell’inerzia dell’amministrazione. La domanda di danno da ritardo mero, ex art. 2 bis, comma 1 bis, è subordinata al preventivo esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, legge n. 241/1990.
Il Fatto
I genitori, esercenti la potestà su una minore affetta da disturbo dello spettro autistico, hanno chiesto al Comune la predisposizione del progetto individuale per la persona disabile ex art. 14 legge n. 328/2000. A fronte del silenzio dell’ente, hanno agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche in via equitativa.
Con sentenza non definitiva il Tribunale ha accertato l’inerzia del Comune, ordinando di provvedere in modo espresso, e ha rimesso la causa sul ruolo per la domanda risarcitoria. Ha poi nominato un commissario ad acta, che ha approvato il progetto con individuazione della copertura finanziaria. Resisteva solo il Comune, che ha contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’obiezione comunale secondo cui mancherebbe un titolo giuridico del rimborso delle spese sostenute nelle more. La domanda di rifusione delle terapie somministrate privatamente non si fonda sul progetto non ancora approvato, ma sull’inerzia dell’amministrazione, già accertata: si tratta, quindi, di danno da ritardo ex art. 2 bis, comma 1, legge n. 241/1990.
L’accoglimento è subordinato alla spettanza del bene della vita. Il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 1923 del 2021 e TAR Lazio n. 5892 del 2022 e n. 3530 del 2021: rileva la probabilità ragionevole di accoglimento dell’istanza. Sul punto la prova è offerta dalla sopravvenuta approvazione del progetto da parte del commissario.
Quanto al danno non patrimoniale, i ricorrenti si sono limitati a dedurre generici pregiudizi da disarmonie ed inefficienze e la mancanza di sostegno istituzionale. Manca la specificazione puntuale dei nocumenti psico-fisici e relazionali: la posta è rigettata per genericità.
Il danno patrimoniale da tardivo rimborso delle spese per la terapia privata non è eziologicamente riconducibile all’inerzia del Comune, poiché le iniziative giurisdizionali davanti al giudice ordinario sono antecedenti all’istanza ex art. 14. La richiesta di € 7.786,00 per attività connesse al progetto, avanzata solo in memoria, costituisce mutatio libelli e va dichiarata inammissibile, per difetto di notifica alle amministrazioni.
È invece accolta la domanda di € 600,00, spesa provata per la predisposizione di un progetto di vita privato, alternativo a quello pubblico invano richiesto, con condanna al pagamento oltre rivalutazione e interessi dal 10.10.2023 (richiamate Cass. civ. sez. III n. 2979 del 2023 e n. 24468 del 2020). Rigettata la domanda di danno da ritardo mero ex art. 2 bis, comma 1 bis, per mancato previo ricorso al potere sostitutivo ex art. 2, comma 9 bis, richiamato TAR Sicilia, Catania, n. 128 del 2023. Spese compensate.
Nota della Redazione
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