Sospensione sine die e contraddittorietà dell’azione amministrativa: illegittimità accertata ai fini risarcitori (TAR Abruzzo n. 571 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo ampliativo, pur rientrando nel generale potere cautelare della pubblica amministrazione, è illegittima laddove non sia accompagnata dalla fissazione di un termine finale esplicito, poiché la sua durata indefinita (c.d. sine die) contrasta con i caratteri di provvisorietà e temporaneità propri dell’istituto e determina un sostanziale ed implicito ritiro del titolo abilitativo, eludendo le garanzie partecipative e procedimentali. È altresì illegittimo il provvedimento di sospensione adottato sulla base di criticità che la stessa amministrazione aveva già ritenuto insussistenti, accogliendo le osservazioni del privato e annullando in autotutela un precedente atto di revoca fondato sui medesimi presupposti, configurandosi una contraddittorietà dell’azione amministrativa. Quando l’annullamento del provvedimento non sia più utile per il ricorrente, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., può accertarne l’illegittimità se sussiste l’interesse del privato ai fini risarcitori, essendo a tal fine sufficiente una semplice dichiarazione di tale interesse resa ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, operante dal 2015 nel settore dell’accoglienza di minori, era titolare di un’autorizzazione provvisoria rilasciata dal Comune nel 2016 ai sensi dell’art. 11 della legge n. 328/2000 per una struttura sita in L’Aquila. Un primo procedimento di revoca di tale titolo, avviato nel 2024 sulla base di una relazione tecnica e di verbali di sopralluogo, era stato concluso dal Comune con l’annullamento in autotutela del provvedimento, a seguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate dalla società.
Tuttavia, con una nuova determinazione del 14 gennaio 2025, l’amministrazione comunicava l’avvio di un ulteriore procedimento di revoca e, “nelle more”, disponeva la sospensione dell’autorizzazione, richiamando ancora una volta le medesime criticità oggetto del precedente provvedimento annullato. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, deducendo vizi di motivazione, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il procedimento di revoca avviato con l’atto impugnato era stato successivamente archiviato dal Comune, con contestuale revoca della sospensione e possibilità per la ricorrente di riprendere l’attività. Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla caducazione dell’atto.
Tuttavia, avendo la ricorrente manifestato, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il proprio interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, il Collegio ha proceduto a tale verifica, richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2022 circa l’utilità residua dell’accertamento in vista di una futura tutela per equivalente monetario.
Nel merito, la sospensione è stata ritenuta illegittima sotto un duplice profilo. In primo luogo, per la palese contraddittorietà dell’azione amministrativa: il Comune aveva fondato il nuovo provvedimento sugli stessi verbali di sopralluogo che, pochi giorni prima, aveva ritenuto non idonei a sostenere la revoca, avendo accolto le osservazioni della società e annullato in autotutela il provvedimento precedente.
In secondo luogo, per la mancata indicazione di un termine finale della sospensione. Il TAR ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale (citando Cons. Stato, Sez. III, n. 956/2021 e i precedenti ivi richiamati) secondo cui una sospensione sine die è illegittima, poiché contrasta con la natura provvisoria e temporanea del potere cautelare ex art. 21-quater della legge n. 241/1990 e finisce per configurare un implicito ritiro del titolo, senza le garanzie del contraddittorio e degli accertamenti sostanziali richiesti.
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Nota della Redazione
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