Estinzione del processo amministrativo sospeso per mancata riassunzione nel termine (Cons. Stato n. 10482 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sospensione del giudizio disposta in via pregiudiziale, in attesa della definizione di una controversia civile, determina la estinzione del processo ove la parte interessata non proponga la riassunzione nei termini e con le modalità previste dall’art. 80 c.p.a.. La memoria difensiva depositata da controparte per l’udienza fissata d’ufficio non equivale all’atto di impulso processuale richiesto dalla norma, che postula il deposito della specifica istanza di fissazione di udienza ad opera del soggetto che vi ha interesse. Il termine per la riassunzione ha natura perentoria e la sua inosservanza preclude ogni ulteriore esame del merito dell’appello. La declaratoria di estinzione non è impedita dal persistere, in astratto, dell’interesse alla decisione, poiché l’inerzia processuale ne consuma la rilevanza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’occupazione appropriativa di un fondo da parte di un comune, che ha edificato un’opera pubblica senza emanare il decreto di espropriazione nei termini. L’allora proprietario, dante causa degli appellanti, ha convenuto l’ente davanti al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno da irreversibile trasformazione del suolo.

Il giudizio civile si è concluso, in sede di rinvio, con la condanna del comune al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per equivalente. In parallelo pendeva il contenzioso amministrativo avviato dagli eredi per ottenere la restituzione del fondo o l’adozione di un provvedimento di acquisizione, definito in primo grado con il rigetto delle istanze. Gli appellanti hanno impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa del giudicato sulla controversia civile.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accolto l’istanza di declaratoria di estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il processo era stato sospeso con ordinanza ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 e 337, comma 2, cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio civile pendente davanti alla Corte di cassazione. La sospensione, pertanto, non era definitiva ma strumentale alla riassunzione.

Il Collegio ha rilevato che la parte interessata non ha formalmente riassunto il giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 80 c.p.a.. La norma richiede, in modo inderogabile, il deposito della specifica istanza di fissazione di udienza ad opera del soggetto che ha interesse alla prosecuzione. La Corte ha escluso che la memoria difensiva depositata da controparte per l’udienza fissata d’ufficio possa valere come atto di impulso processuale, non essendo equivalente all’istanza richiesta.

La decisione chiarisce, quindi, la distinzione tra le attività difensive ordinarie e l’atto formale di riassunzione. La fissazione d’ufficio dell’udienza non sana l’inerzia della parte, perché il termine per la riassunzione conserva natura perentoria e la sua inosservanza produce l’estinzione del processo. Il Collegio ha parimenti precisato che il permanere dell’interesse sostanziale alla decisione non è sufficiente a impedire la declaratoria, quando l’impulso processuale sia stato omesso.

Quanto alle spese, la Corte le ha compensate in considerazione dell’esito del giudizio. La sentenza ha dato atto dell’estinzione e ha ordinato l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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