Canone edilizia pubblica: tardiva impugnazione del bando e giurisdizione esclusiva (TAR Molise n. 267 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, predeterminato unilateralmente dalla pubblica amministrazione nel bando di concorso per l’assegnazione, non è frutto di libera negoziazione tra le parti: il contratto si limita a recepire il contenuto del bando, sicché ogni contestazione sulla misura del canone si risolve in una censura avverso l’atto amministrativo, da impugnare nel termine di decadenza. La controversia relativa all’esecuzione di un accordo stipulato tra la P.A. e i privati, ai sensi dell’art. 11, comma quinto, legge n. 241/1990, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., anche quando sia proposta congiuntamente la domanda di adempimento e quella risarcitoria. La traslatio iudicii non può giovare alla rimessione in termini del ricorrente che abbia instaurato il giudizio dinanzi al giudice privo di giurisdizione oltre il termine di decadenza, né vale a interrompere la prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione dei maggiori canoni, ex artt. 1442, comma 2, e 2948, n. 3, cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica realizzato nel quadro del programma “20.000 abitazioni” di cui al D.M. n. 142/2001, stipulava con l’ente attuatore un contratto di locazione che recepiva il canone quantificato nel bando di concorso deliberato dal Comune, pari a 46,50/mq, anziché quello di 36,05/mq previsto dall’accordo territoriale del 2006. Solo dal gennaio 2019 l’ente provvedeva ad aggiornare i canoni, senza restituire le somme versate in eccedenza.
Adita l’autorità giudiziaria ordinaria per il recupero dell’indebito, il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La ricorrente riassumeva quindi il giudizio dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento della responsabilità delle amministrazioni, la rideterminazione del canone e la condanna alla restituzione dei maggiori importi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, osservando come quest’ultimo abbia approvato il bando di assegnazione, nel quale il canone era stato unilateralmente predeterminato. Il contratto di locazione si è limitato a recepire quella determinazione, sicché la contestazione attiene al contenuto del bando e si risolve in censure mosse alla pubblica amministrazione nella fase di formazione dell’atto.
Quanto al riparto di giurisdizione, il Collegio ha confermato che i rapporti instaurati in via consensuale tra amministrazioni e privati, incluso il loro svolgimento, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di accordi ex art. 11, comma quinto, legge n. 241/1990. Tale devoluzione non è esclusa dalla congiunta proposizione della domanda di adempimento e di condanna al risarcimento, questione che attiene solo all’estensione dei poteri del giudice. La Corte ha richiamato, sul punto, il principio per cui la norma consacra l’indifferenza dello schema formale con cui è esercitato il potere autoritativo, citando i precedenti delle Sezioni Unite n. 10538 del 2023, n. 21139 del 2022 e n. 11257 del 2022.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. Il bando, che già quantificava i canoni in misura superiore al dovuto, era impugnabile dalla ricorrente sin dal 2013, unitamente all’assegnazione dell’alloggio e al contratto, entro il termine di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a. La causa civile è stata invece iscritta a ruolo solo nel 2022, nove anni dopo l’assegnazione: la traslatio iudicii non può giovare alla rimessione in termini.
In via ulteriormente assorbente, il Collegio ha rilevato che, anche volendo applicare lo schema della giurisdizione esclusiva sugli accordi, l’azione sarebbe comunque inammissibile per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla restituzione dei maggiori canoni e al risarcimento, eccepita dal Comune, decorrente dal quinquennio successivo alla stipula del contratto del 2013. Le spese di lite sono state compensate, per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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