D.A.S.P.O. oltre la metà della forbice edittale richiede specifica motivazione (TAR Calabria n. 830 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive può essere disposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche di semplice pericolo per l’ordine pubblico, e il relativo potere del Questore si connota di elevata discrezionalità. Ai fini della proporzionalità della misura, quando la durata supera la metà della forbice edittale prevista dall’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, occorre una motivazione specifica che dia conto delle caratteristiche concrete della condotta ascritta e dell’assenza di ulteriori atti di violenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento D.A.S.P.O. con cui il Questore gli ha vietato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi delle manifestazioni sportive di tipo calcistico per otto anni.
Il provvedimento traeva origine dai fatti verificatisi durante una partita di serie inferiore, quando i tifosi della curva sud avevano acceso fumogeni e lanciato tre razzi che avevano raggiunto il terreno di gioco, inducendo il direttore di gara a sospendere l’incontro per alcuni minuti. Al ricorrente, già destinatario di un precedente D.A.S.P.O. biennale, era contestato di avere acceso e lanciato un singolo fumogeno, caduto nell’intercinta della curva. Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora e ha trattenuto la causa per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso nei confronti di chi abbia preso parte attiva a episodi di violenza ovvero abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ricorda che il D.A.S.P.O. si atteggia a misura di prevenzione e che il relativo potere può essere esercitato in presenza di un mero pericolo di lesione dell’ordine pubblico, anche a fronte di condotte che agevolano situazioni di allarme. Il potere del Questore presenta dunque un’elevata discrezionalità, in ragione delle finalità di pubblica sicurezza perseguite.
Trasponendo tali principi alla fattispecie, il Collegio ritiene che il provvedimento resista alle censure sulla sussistenza del requisito di pericolosità della condotta. La condotta del ricorrente — l’accensione e il lancio di un fumogeno — si colloca in un quadro complessivo di condotte gravi, caratterizzate dall’accensione di fumogeni e dal lancio di razzi che avevano indotto la sospensione dell’incontro. Anche un singolo fumogeno, caduto in area non direttamente pericolosa, vale a suffragare la ragionevolezza e la congruità della motivazione sulla capacità di generare disordine o alterazione dello svolgimento delle attività sportive.
È invece fondata la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità quanto alla durata. L’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989 prevede che, per il soggetto già destinatario di un D.A.S.P.O., la durata del nuovo divieto non possa essere inferiore a cinque né superiore a dieci anni. Nella specie, a fronte di un precedente D.A.S.P.O. biennale, il Questore aveva fissato la durata in otto anni, oltre la metà della forbice edittale.
Tale periodo, in assenza di una precipua motivazione, risulta meritevole di rivalutazione nella dosimetria, in considerazione delle caratteristiche della condotta concretamente ascritta — il lancio di un singolo fumogeno nell’intercinta — non sfociata in ulteriori atti di violenza. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento del provvedimento nella parte in cui fissa in otto anni la durata del D.A.S.P.O. aggiuntivo e con dovere per l’Amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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