Difetto di giurisdizione sulle delibere consortili lesive del diritto di voto (TAR Calabria n. 840 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice amministrativo, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di delibere consortili che incidono sul diritto di voto dei comuni consorziati e che trovano origine in un atto del consiglio di amministrazione adottato uti socius. Il criterio di riparto va individuato nel petitum sostanziale in correlazione alla causa petendi, avuto riguardo alla natura oggettiva della posizione dedotta. Ancorché il consorzio sia ente pubblico con poteri pubblicistici, ove non sia contestato l’esercizio di un potere autoritativo e la lesione riguardi posizioni di diritto soggettivo, la cognizione appartiene al giudice ordinario. La connessione con atti assembleari di ratifica e di nomina del presidente non altera il riparto, trattandosi di atti di natura privatistica.
Il Fatto
Un Comune aderente a un consorzio intercomunale ha impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera assembleare di modifica dello statuto consortile e quella di elezione del presidente, nonché, come atti presupposti, due delibere del consiglio di amministrazione. Il ricorrente ha dedotto la falsità dei presupposti, il travisamento dei lavori assembleari, il difetto di attribuzione del consiglio di amministrazione e la lesione del diritto di voto dei comuni aderenti, deducendo anche vizi di convocazione e di motivazione.
Il consorzio resistente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la medesima questione era già stata decisa dal giudice ordinario, che aveva qualificato la posizione come diritto soggettivo. Sono intervenuti ad adiuvandum alcuni Comuni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare le questioni di rito, accogliendo l’eccezione del consorzio. Ha ricostruito la sequenza degli atti impugnati, tutti legati da intima connessione e originati dalla delibera del consiglio di amministrazione che, applicando in via analogica l’art. 2466 cod. civ., aveva disposto la sospensione del diritto di voto dei comuni morosi.
Il criterio applicato è quello del petitum sostanziale in correlazione alla causa petendi, con riguardo alla natura oggettiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio, individuata in base ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi costituiscono estrinsecazione. Nella specie, avente ad oggetto atti organizzativi interni dell’ente, non risulta contestato l’esercizio di un potere discrezionale o autoritativo di natura pubblicistica: la posizione vantata non è quindi qualificabile come interesse legittimo, ma come diritto soggettivo.
Il Collegio ha richiamato il principio affermato da Cass. Sez. Un. n. 15384 del 2019, secondo cui, in tema di impugnativa di delibere consortili per violazione di norme statutarie sulla nomina del presidente e sulla gestione delle assemblee, la domanda che non contesti l’esercizio di un potere autoritativo ricade nella cognizione del giudice ordinario. Ha inoltre richiamato Cass. Sez. Un. n. 5424 del 2021, sul riparto in materia di enti societari di natura pubblicistica, per cui gli atti societari a monte della scelta del modello restano soggetti alle regole del diritto commerciale. È stato altresì citato il precedente di Cass. Sez. Un. n. 2713 del 1987.
Le coordinate fornite dal giudice civile, ritenute condivisibili, sono state estese anche alle ulteriori delibere impugnate, che dalla prima mutuano le dedotte illegittimità: la delibera che ha previsto la sospensione della condizione di socio moroso, le delibere assembleari di ratifica e quella di nomina del presidente. Ciò non per un principio di mera connessione, che non altera il riparto, ma per la natura meramente privatistica di tali atti, non riferibili neppure mediatamente all’esercizio del potere pubblicistico.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario innanzi al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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