Divieto prefettizio di detenzione armi e conflittualità familiare (TAR Lombardia n. 495 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni può essere fondato sulla sola situazione di conflittualità familiare o di vicinato, poiché il possesso delle armi agevola la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti. Il deferimento all’autorità giudiziaria per un reato in materia di armi è di per sé sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità sul buon uso delle armi. Le circostanze sopravvenute all’adozione del provvedimento non possono renderlo illegittimo ex post. La motivazione è adeguata quando si fonda su un deferimento penale per reato in materia di armi e su una situazione di elevata conflittualità familiare.

Il Fatto

La Prefettura di Bergamo ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplodenti. Il provvedimento si fonda sulla segnalazione della Questura, che aveva revocato il porto di fucile ad uso caccia dopo il sequestro cautelare delle armi. Nel decreto si ravvisa l’inaffidabilità del ricorrente per il deferimento all’autorità giudiziaria sia per atti persecutori contro la moglie convivente, sia per omessa denuncia della detenzione di un’arma comune da sparo.

Il ricorrente ha impugnato il decreto, deducendo eccesso di potere, violazione dell’art. 39 r.d. n. 773/1931 e difetto di motivazione. Ha rappresentato di essere incensurato, di essersi riconciliato con la moglie e di avere ottenuto da questa la remissione della querela, oltre alla remissione della sintomatologia ansiosa documentata dal percorso psicologico e dai test clinici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che il provvedimento non si fonda sull’inidoneità psicofisica del ricorrente a detenere le armi. L’eventuale richiamo alla decadenza dei requisiti psicofisici contenuto nel verbale di sequestro non è stato recepito dalla Prefettura. Il giudizio di inaffidabilità si basa invece sul deferimento per un reato in materia di armi e sulla elevata conflittualità familiare.

La remissione della querela è intervenuta solo il 7.1.2025, dunque dopo l’adozione del provvedimento impugnato. Secondo la Sezione, le circostanze sopravvenute non possono rendere illegittimo ex post il provvedimento. La riconciliazione anteriore non è dimostrata ed è comunque irrilevante, poiché la querela non era stata rimessa. Il ricorrente nulla allega sui conflitti con il figlio, anch’essi posti a fondamento del decreto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le situazioni di conflittualità familiare o di vicinato costituiscono idonee ragioni per il divieto prefettizio, perché il possesso delle armi agevola comportamenti gravi e imprevedibili. Sono citate Cons. Stato, sez. III, n. 2996 del 2016 e le ordinanze cautelari n. 1843 del 2019 e n. 4260 del 2018, oltre a precedenti di primo grado.

Il provvedimento non si fonda solo sulla conflittualità familiare, ma anche sul deferimento per un reato in materia di armi, di per sé sufficiente a fondare il giudizio di inaffidabilità. La tesi del prestito del fucile non esclude l’illiceità della condotta. L’archiviazione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non è documentata, è sopravvenuta e comunque conferma la commissione del fatto, rilevante ai fini del giudizio sull’affidabilità.

Anche il secondo motivo è infondato. Il difetto di motivazione è enunciato ma non illustrato. La motivazione è adeguata perché fondata sul deferimento penale per reato in materia di armi e sull’elevata conflittualità familiare. Il ricorso è respinto, con salvezza della facoltà di presentare istanza di revoca per le sopravvenienze favorevoli, senza vincolo conformativo a carico della Prefettura. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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