Silenzio-inadempimento sul permesso di soggiorno e permesso per motivi di giustizia (TAR Toscana n. 422 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di conversione del permesso di soggiorno in titolo per lavoro subordinato integra silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. La pendenza, in capo allo straniero, di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia non costituisce causa di sospensione del procedimento amministrativo di conversione, né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale, poiché l’ordinamento non configura la compresenza di più titoli di soggiorno come evenienza ostativa all’adozione del provvedimento finale. Le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione e non ammettono sospensioni sine die motivate da esigenze estranee al paradigma normativo. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, avendo natura meramente interlocutoria, non è idoneo a concludere il procedimento né a escludere la configurabilità del silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per assistenza minori, presentava in data 3.08.2023 istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla Questura di Firenze. L’Amministrazione comunicava il 12.12.2024 un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; seguivano una memoria del ricorrente, un’integrazione del 20.06.2025 e due solleciti PEC, rispettivamente del 17.09.2025 e del 30.10.2025.

Nel frattempo la Questura rilasciava all’interessato distinti permessi di soggiorno per motivi di giustizia, l’ultimo dei quali con validità sino al 30.01.2026, in relazione a vicende penali pendenti. Non intervenendo alcun provvedimento conclusivo, il ricorrente ha notificato ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero dell’Interno si è costituito e ha depositato relazione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto pacifica, sulla base della stessa relazione dell’Amministrazione, la pendenza del procedimento avviato con l’istanza del 3.08.2023. La Questura non ha contestato l’assenza di un provvedimento conclusivo ex artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990 e ha riferito che l’iter “si è avviato verso la conclusione”, precisando di aver atteso la scadenza del permesso per motivi di giustizia per definire la pratica.

Il Tribunale ha respinto tale giustificazione. Secondo l’orientamento consolidato richiamato — Cons. Stato, Sez. VI, n. 40 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2212 del 2020 — le cause di interruzione o sospensione del procedimento sono tipiche e di stretta interpretazione e non lasciano spazio a sospensioni sine die fondate su esigenze estranee al paradigma normativo. Nella specie l’Amministrazione non ha sospeso formalmente il procedimento né ha indicato ragioni normative che subordinino la definizione alla scadenza del titolo giudiziario.

Il Collegio ha osservato che la compresenza di più titoli di soggiorno non è evenienza ostativa all’adozione del provvedimento finale. Le eventuali interferenze tra titolo amministrativo e titolo giudiziario possono essere regolate dall’Amministrazione nel provvedimento conclusivo, in conformità ai principi di buona amministrazione, senza differire la decisione né imporre al procedimento un arresto non previsto dalla legge.

Quanto agli ulteriori elementi addotti — precedenti penali, valutazioni di pericolosità, rigetti giurisdizionali, provvedimento espulsivo — il Tribunale ha chiarito che essi potranno assumere rilievo nella fase di merito dell’attività discrezionale o nella futura valutazione di legittimità del provvedimento conclusivo, ma non interferiscono con la questione preliminare dell’obbligo di provvedere.

Il Collegio ha infine escluso che il preavviso di rigetto valga a concludere il procedimento, richiamando TAR Sicilia Catania, Sez. V, n. 2639 del 2025 e i conformi TAR Puglia Bari n. 147 del 2021, TAR Lazio Roma n. 4681 del 2019 e TAR Lombardia Milano n. 189 del 2018. Accertata la sussistenza dei presupposti dell’art. 31 c.p.a., il ricorso è stato accolto, con ordine al Ministero dell’Interno — Questura di Firenze di pronunciarsi espressamente entro trenta giorni. Il Collegio si è riservato la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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