Assenza di AUA e chiusura impianto: la SCIA non sana carenze strutturali (TAR Molise n. 45/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’AUA costituisce titolo obbligatorio per l’esercizio di un impianto di distribuzione carburanti. L’accertata assenza di tale titolo legittima l’autorità competente a disporre la chiusura dell’impianto ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 152/2006. Il subingresso imprenditoriale nella gestione dell’attività non sana una carenza autorizzativa strutturale e risalente. La misura cautelare di sospensione del provvedimento di chiusura non può essere accolta quando il pregiudizio lamentato abbia durata limitata e sia strettamente dipendente dalla diligenza dell’interessato nel completare l’iter di regolarizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella gestione di un impianto di distribuzione carburanti, impugnava gli atti con cui il Comune aveva dichiarato l’inefficacia e l’improcedibilità della propria SCIA e disposto la chiusura immediata dell’impianto per esercizio dell’attività in assenza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiedeva pertanto la sospensione cautelare dei provvedimenti, lamentando l’illegittimità della chiusura e il pregiudizio derivante dall’interruzione dell’attività.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha ritenuto l’istanza cautelare non sorretta da adeguati elementi di fumus boni iuris, in quanto i provvedimenti impugnati si fondano sull’oggettivo dato dell’assenza dell’AUA, il cui rilascio era stato richiesto sin dal 2016 alla società che all’epoca gestiva l’impianto. L’Autorità competente, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 152/2006, ha il potere di disporre la chiusura dell’impianto una volta accertata l’assenza di tale titolo obbligatorio.
Il Collegio ha condiviso la ricostruzione del Comune secondo cui il provvedimento di chiusura, emanato dopo l’accertamento di una carenza autorizzativa mai sanata nel corso di un decennio e nonostante la prescrizione del 2016, aveva carattere sostanzialmente vincolato. Nessuno degli operatori succedutisi nella gestione aveva ottemperato a tale prescrizione, e il subingresso imprenditoriale non è idoneo a sanare una carenza autorizzativa strutturale e risalente.
Sotto il profilo del periculum in mora, il provvedimento di chiusura è stato disposto “fino all’ottenimento dell’AUA”: il pregiudizio ha quindi durata limitata e dipende dalla diligenza della ricorrente nel completare l’iter di regolarizzazione. Il Collegio ha infine rilevato che la ricorrente non aveva trasmesso al Comune la dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia richiesta ai sensi dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, contribuendo così alla dilatazione dei tempi procedimentali. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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