Sei scatti stipendiali dei militari in quiescenza ex art. 6-bis (TAR Lazio n. 8171 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, si applica anche al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in quiescenza, atteso il riferimento alle “forze di polizia con qualifiche equiparate” e la perdurante vigenza della disposizione per le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al comma 2 dell’art. 6-bis non è qualificato come perentorio, né ad esso è ricollegata alcuna decadenza. La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio decorre dalla data di emanazione dell’ordinativo di pagamento o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui il creditore è in grado di conoscere l’errore nella determinazione del quantum.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri o alla Guardia di Finanza, oggi in congedo, erano andati in pensione a domanda avendo compiuto almeno 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile. Essi chiedevano l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate. L’Istituto si costituiva deducendo l’infondatezza del ricorso e, in via gradata, la prescrizione del diritto alla riliquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando il proprio orientamento già espresso con sentenza n. 9011/2022 e confermato dal Consiglio di Stato. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o ad altre condizioni, sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. La lettura della disposizione, unitamente all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che ne sancisce la perdurante vigenza per le Forze di polizia ad ordinamento militare, ha indotto il Tribunale a ritenere il beneficio applicabile anche al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Quanto al termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, il TAR ha osservato che la disposizione non lo qualifica come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza, condividendo l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere conseguenze decadenziali dal mancato rispetto del termine.
Il Tribunale ha inoltre respinto l’eccezione di incostituzionalità sollevata in modo generico dall’INPS, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2831 del 2023, che ha escluso la violazione degli artt. 3 e 81 Cost., trattandosi di espressa previsione di legge la cui applicazione non può essere derogata dall’attività interpretativa.
Quanto alla prescrizione, il Collegio ha condiviso la giurisprudenza secondo cui il termine decorre dalla data di emanazione dell’ordinativo di pagamento o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui il creditore è in grado di rendersi conto dell’errore. Nel caso di specie, per uno dei ricorrenti l’ordinativo risaliva al 9 febbraio 2021, mentre per l’altro non era provata la data di comunicazione, sicché l’eccezione è stata rigettata.
Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita e al pagamento degli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese di lite sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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