Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1027 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato che abbia accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, spetta al giudice amministrativo accertare la persistenza dell’inadempimento dell’Amministrazione e, in difetto di allegazioni contrarie, condannarla a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 deve ritenersi decorso quando la notificazione del titolo esecutivo preceda di oltre centoventi giorni la notificazione del ricorso. Gli interessi legali spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., non potendo essere riconosciuti per il periodo anteriore quando la sentenza ottemperanda non li abbia liquidati. In caso di ulteriore inottemperanza va nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale, con poteri sostitutivi pieni.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, la sentenza n. 482/2024, pubblicata il 19.04.2024, che ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione a consentire la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016. Il titolo è passato in giudicato.

Non essendo stata data esecuzione alla pronuncia, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione del procedimento ad altri pendenti davanti al medesimo TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’istanza di riunione. La riunione ha natura facoltativa e, nel giudizio di ottemperanza, non è applicabile l’art. 151 disp. att. c.p.c., disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi davanti al giudice di pace. L’obiettivo di contenere le spese di giudizio non giustifica la riunione, atteso che esse attengono distintamente a ciascun ricorso.

Nel merito, il TAR rileva che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che sussiste quindi la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, poiché la notificazione della sentenza in copia conforme è avvenuta il 3.5.2024, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 21.2.2025.

Il Collegio ricorda che, dopo la riforma di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale. L’Amministrazione non ha fornito alcun chiarimento sulla mancata attivazione della Carta, sicché, alla luce dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), la pretesa va accolta.

Non sono invece riconoscibili gli interessi legali richiesti dalla maturazione del credito sino al saldo, perché la sentenza ottemperanda non li ha liquidati: gli interessi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni. Per il caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio: egli agisce quale organo ausiliario del giudice, non per la cura dell’interesse pubblico, ma per dare attuazione alla pronuncia, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati, secondo il principio delle Sezioni Unite del Consiglio di Stato n. 8/2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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