Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri sostitutivi del commissario (TAR Marche n. 226 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando, dopo la notifica della sentenza del giudice del lavoro e prima della sua proposizione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. In presenza di un titolo passato in giudicato e non impugnato, nonché della mancata opposizione di ragioni contrarie da parte dell’Amministrazione costituita solo formalmente, il ricorso è fondato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato, assegna un termine all’Amministrazione e nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni su istanza del creditore decorso inutilmente il termine. L’inadempimento non contestato giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici accertati. La sentenza è stata notificata e non impugnata, con formazione del giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e agisce in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate, chiedendo l’assegnazione di un termine e la nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’Amministrazione si costituisce con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, condizione che rende ammissibile l’azione di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il giudice rileva che sussistono i presupposti di legge e che, in particolare per il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Conseguentemente il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza azionata, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, ivi comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Nota della Redazione
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