Sei scatti stipendiali: il termine del 30 giugno non è decadenziale (TAR Emilia-Romagna n. 1259 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, non ha natura decadenziale. La sua funzione è solo quella di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, e l’inottemperanza non preclude l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il beneficio spetta al personale delle forze di polizia, cessato dal servizio a domanda, che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza.
Il Fatto
Tre ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, collocati in quiescenza a domanda dopo aver maturato i requisiti di età e contributivi, chiedevano al giudice amministrativo l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’Inps contestava la domanda, eccependo l’inapplicabilità della norma ai cessati dal servizio volontariamente e, comunque, l’avvenuta decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna, richiamando propri precedenti conformi e la sentenza del CGA n. 926/2022, esclude che il mancato rispetto del termine del 30 giugno possa comportare la decadenza dal beneficio. La natura non decadenziale del termine si desume dal dato letterale e sistematico: il successivo comma 3 dell’art. 6-bis collega la data di presentazione della domanda alla sola decorrenza del collocamento a riposo, che avviene dal 1° gennaio dell’anno successivo
, rendendo possibile la presentazione dell’istanza anche in anni successivi alla maturazione dei requisiti.
La Corte osserva che una diversa interpretazione determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta in seguito, senza che sia rinvenibile una giustificazione plausibile. Richiamando i principi espressi da Corte cost. n. 356/1996 e da Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019, il Collegio afferma che solo una norma inequivoca potrebbe fondare una conseguenza decadenziale, che invece non è desumibile da una disposizione ambigua come quella in esame.
Quanto all’eccezione basata sull’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, il Tribunale la respinge, rilevando che tale disciplina concerne l’applicazione dei sei scatti alla sola pensione e non al trattamento di fine servizio, che costituisce l’oggetto del giudizio. L’obbligo di copertura previdenziale, previsto per il beneficio pensionistico, non opera per l’indennità di buonuscita, il cui onere resta a carico della fiscalità generale.
Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’Inps a ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, oltre interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono integralmente compensate, stante la natura interpretativa della questione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.