Il versamento ridotto del 25% determina la cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 9837 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, si applica anche ai giudizi pendenti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti impugnati estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni e province autonome determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti, con compensazione delle spese di lite. La norma attribuisce al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la competenza a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute della Provincia Autonoma di Bolzano recante la determinazione del fatturato e dell’importo del payback, nonché i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida propedeutiche. In fase cautelare, l’esecutività degli atti impugnati è stata sospesa con ordinanza del 19 settembre 2023. Successivamente, la società ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento provinciale di rideterminazione dell’importo dovuto e la determina aziendale di certificazione dei fatturati.
In pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto la definizione agevolata degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la società ricorrente, con nota del 26 gennaio 2026, ha dichiarato di aver provveduto al pagamento delle quote di ripiano nella misura del 25%, depositando le contabili di pagamento, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi della norma sopravvenuta. La Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato una nota con allegata documentazione attestante l’avvenuto pagamento, confermando che nulla ostava alla declaratoria richiesta.
All’udienza del 27 febbraio 2026, il Presidente ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un termine di quindici giorni per l’eventuale presentazione di memorie sul possibile difetto di giurisdizione in relazione ai motivi aggiunti, ma nessuna delle parti ha depositato note.
Il Collegio ritiene integrato e prevalente, anche rispetto alla questione di giurisdizione rilevata d’ufficio, il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, sia con riferimento al ricorso principale sia ai motivi aggiunti. La Provincia Autonoma di Bolzano ha infatti depositato in atti, in data 28 novembre 2025, il provvedimento di riconoscimento dell’avvenuto pagamento delle somme ridotte da parte della società ricorrente.
Ne consegue la competenza del Tribunale, ai sensi della disposizione richiamata, a dichiarare la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, in conformità alla previsione legale che esclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni 2015-2018.
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Nota della Redazione
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