Termine 48 ore richiesta convalida DASPO non perentorio (Cass. pen. Sez. III n. 35844 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di D.A.Spo., il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la richiesta di convalida non comporta l’inefficacia della misura. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989, le prescrizioni cessano di avere efficacia solo se, congiuntamente, il pubblico ministero non avanzi la richiesta nel termine e il g.i.p. non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive. Determinante è dunque il solo superamento delle novantasei ore complessive dalla notifica all’interessato, non essendo prevista alcuna autonoma sanzione per il ritardo del pubblico ministero.
Il Fatto
Il Questore ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni, con obbligo di presentazione presso la questura in occasione degli incontri della squadra locale. Il g.i.p. ha convalidato il provvedimento, notificato all’interessato il 6 febbraio 2025 alle ore 11,40.
Il destinatario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: l’omessa motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza e la violazione del termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida, formulata dal pubblico ministero l’8 febbraio 2025 alle ore 12,30. La difesa ha sostenuto la natura perentoria del termine, con conseguente annullamento dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, logicamente preliminare. Il dato di fatto è pacifico: la richiesta di convalida è intervenuta oltre le quarantotto ore dall’art. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989. Il Collegio ribadisce però l’orientamento consolidato secondo cui tale superamento non è causa di inefficacia, ove la convalida giudiziale sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore.
Il percorso argomentativo si fonda sul dato letterale della norma, che impiega la congiunzione “e” in luogo della disgiuntiva “o”: l’inefficacia consegue solo quando, insieme, il pubblico ministero non avanzi la richiesta nel termine e il g.i.p. non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive. L’orientamento minoritario, che valorizza il momento della richiesta come elemento incidente sull’effettività del diritto di difesa, non si confronta con tale dato testuale. La Corte richiama Sez. 3 n. 41170 del 2021, Sez. 3 n. 5326 del 2006 e Sez. 1 n. 21834 del 2004.
Nel caso concreto la convalida è intervenuta entro le novantasei ore dalla notifica, sicché l’unico termine presidiato da sanzione risulta rispettato e il motivo è infondato.
Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che il giudice della convalida ha dato atto delle gravi condotte registrate al termine dell’incontro di calcio, della rissa tra tifoserie e del riconoscimento del ricorrente quale appartenente a un gruppo ultras. La motivazione richiama per relationem il provvedimento questorile, che ha indicato gli elementi di fatto e la pericolosità sociale in ambito sportivo.
La prescrizione va qualificata come misura di prevenzione, servente rispetto al controllo di legalità del giudice della convalida. La Corte precisa, richiamando Sezioni unite n. 44273 del 2004 e Sez. 3 n. 17753 del 2018, che la motivazione sulla necessità e urgenza non riguarda gli episodi che hanno determinato la misura, ma l’attualità o prossimità temporale delle competizioni sportive, incombendo sul destinatario l’onere di provare l’esecuzione anteriore all’intervento del magistrato. La doglianza difensiva è dunque meramente contestativa. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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