Convalida del Daspo con doppia presentazione in Questura: presupposti e durata (Cass. pen. Sez. III n. 32050 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del provvedimento con cui il Questore impone l’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia in occasione di manifestazioni sportive, il giudice deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti: le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta ed attuale del soggetto, l’attribuibilità allo stesso delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi dell’art. 6 legge n. 401/1989, nonché la congruità della durata della misura. La previsione di una doppia presentazione è legittima quando risponde all’esigenza di prevenire contatti tra tifoserie avverse non solo durante ma anche al termine della competizione, purché il luogo di presentazione non renda impossibile raggiungere l’impianto in tempi ravvicinati. Ai fini della durata si applica il minimo quinquennale per il recidivo.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Livorno ha convalidato il provvedimento del Questore, recante l’obbligo di presentazione presso la Questura prima e dopo ogni incontro agonistico della squadra di pallacanestro per la quale milita la tifoseria di riferimento, per la durata di sei anni.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice non avrebbe indicato le ragioni di necessità e urgenza né quelle giustificatrici di una durata così estesa. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 6, comma 3, legge n. 401/1989 e il difetto di motivazione in ordine alla doppia presentazione, ritenuta vessatoria. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte individua i presupposti della convalida nel controllo di legalità che il giudice deve compiere sull’atto dell’autorità amministrativa: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore, la pericolosità concreta ed attuale del soggetto, l’attribuibilità delle condotte e la loro riconducibilità alle ipotesi dell’art. 6 legge n. 401/1989, oltre alla congruità della durata. Il collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 44273 del 27/10/2004 e la Sez. III n. 41899 del 13/09/2023.

Nel caso concreto il giudice di merito ha effettuato il controllo su tutti i presupposti, compresi quelli propri della misura di prevenzione. Ha motivato sulla pericolosità attuale richiamando le immagini della videosorveglianza dell’impianto, dalle quali emerge che il prevenuto, dopo aver divelto un seggiolino e superato il divisorio metallico, si è diretto verso i tifosi avversari impugnando una bandiera con asta tubolare e sferrando un colpo, con pericolo per l’ordine pubblico. Da tali fatti è derivato un procedimento penale per rissa, danneggiamento e porto abusivo di armi.

Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente è destinatario di analogo provvedimento e che sussiste il pericolo di ulteriori violazioni del divieto di accesso agli impianti sportivi, dando conto del proprio convincimento sulla pericolosità del destinatario.

Quanto alla durata, la Corte la ritiene congrua in applicazione dei parametri dell’art. 6, comma quinto, legge n. 401/1989, come modificato dal d.l. n. 119/2014, convertito in legge n. 146/2014, che prevede la durata minima di cinque anni per il recidivo.

Infondata anche la seconda doglianza. La doppia presentazione trova ratio non solo nella prevenzione dei contatti tra tifoserie durante l’incontro, ma anche nell’impedire tafferugli al termine della competizione. Il collegio richiama la Sez. III n. 13543 del 07/12/2022, secondo cui l’obbligo di duplice presentazione non è legittimamente imposto quando la distanza tra luogo di competizione e luogo di presentazione renda impossibile raggiungere l’impianto in tempi ravvicinati; nella specie le partite si svolgono in un contesto territoriale non eccessivamente distante dal luogo di residenza del prevenuto. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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