Daspo legittimo con elementi di fatto gravi e concordanti (TAR Toscana n. 296 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989 appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e anticipa la soglia di tutela dell’ordine pubblico alle situazioni di pericolo concreto. Ai fini della sua adozione non è richiesta la certezza, propria del processo penale, che le condotte siano ascrivibili al destinatario, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità. La misura è legittima non solo in caso di accertata lesione, ma anche di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico. La durata va commisurata alla progressione della condotta, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore di una società calcistica, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Pistoia gli ha vietato l’accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni di calcio, nonché ai luoghi adiacenti agli stadi, per la durata di tre anni. Il provvedimento si fonda su un episodio verificatosi nel corso di un derby cittadino: comportamenti minacciosi e provocatori verso la tifoseria locale, con esortazione allo scontro, e un’aggressione consumata all’esterno di un bar al termine dell’incontro, con lesioni a un tifoso locale e deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 582 cod. pen.
Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti della misura, l’insufficiente motivazione, la violazione del principio di proporzionalità quanto alla durata triennale e il difetto di istruttoria, per non essere i fatti accertati in sede penale. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso trattando unitariamente le censure, per la loro sostanziale analogia. Muove dalla constatazione che l’amministrazione ha dimostrato i fatti attraverso il deposito di filmati e fotografie, dai quali emerge il diverbio all’interno dello stadio, nella parte inferiore della tribuna centrale, tra il presidente di una delle società e alcuni tifosi locali, con l’intervento della forza pubblica per circoscriverne l’entità.
Gli stessi fotogrammi provano che il diverbio è proseguito all’esterno di un bar, dove il ricorrente ha sferrato due pugni al volto a un terzo soggetto presente allo stadio, ed è stato poi allontanato dal locale. Da qui la conclusione che la condotta integra un obiettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, potendo pregiudicare il regolare svolgimento della competizione, anche in ragione della denuncia all’autorità giudiziaria.
Il Tribunale richiama l’art. 6 della legge n. 401/1989, che consente il DASPO nei confronti di chi sia denunciato per fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive e di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico. La circostanza che i fatti si siano verificati sia dentro lo stadio sia in un bar adiacente conferma la pericolosità della condotta, aggravata dall’essere stata posta da un componente di una società sportiva verso altri tifosi.
Sul piano probatorio la sentenza richiama il costante orientamento del giudice amministrativo, secondo cui il DASPO non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del “più probabile che non”: sono citate Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.09.2022, n. 5731 del 03.08.2021 e n. 2916 del 07.05.2019. La valutazione del Questore supera quindi il vaglio di proporzionalità, essendo la durata triennale commisurata alla progressione della condotta violenta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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