Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici 2015-2018 dopo il versamento ridotto ex art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 (TAR Lazio n. 13953 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura un meccanismo satisfattivo che ricalcola l’entità dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, riducendola al 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento della quota ridotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il successivo provvedimento regionale di accertamento dell’avvenuto versamento determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese di lite. La circostanza che il pagamento sia avvenuto nel corso del giudizio priva il ricorrente di ogni residuo interesse alla decisione nel merito, rendendo improcedibile la domanda per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR per il Lazio il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, e gli atti conseguenti, con cui erano stati ripartiti tra le aziende fornitrici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Con successivi motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione al decreto n. 101 del 20 luglio 2023 e alle deliberazioni delle aziende sanitarie che avevano rettificato gli importi dovuti.
Nelle more del giudizio, è intervenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha rimodulato l’obbligazione delle aziende fornitrici per le annualità 2015-2018, consentendone l’assolvimento mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. La società ricorrente ha provveduto al versamento della quota ridotta e ha depositato in giudizio le relative ricevute.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al TAR riguarda l’effetto del nuovo quadro normativo sui giudizi pendenti aventi ad oggetto i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La società ricorrente, con memoria del 7 aprile 2026, ha rappresentato di aver aderito alla disciplina transitoria prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, versando in favore della Regione gli oneri di ripiano posti a suo carico nella misura ridotta e depositando le ricevute attestanti l’avvenuto pagamento.
La Regione Veneto ha, a sua volta, depositato in giudizio il provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento (d.d.r. n. 154/2025), come prescritto dal terzo periodo dell’art. 7, comma 1, citato, che impone alle regioni di accertare il pagamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati alla segreteria del TAR Lazio.
Il Collegio ha ritenuto che l’avvenuto pagamento integrale della quota ridotta e il conseguente atto di accertamento regionale determinino la cessazione della materia del contendere, dal momento che l’obbligazione contestata risulta ormai soddisfatta e la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede espressamente la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano. La scelta del legislatore di precludere ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni in questione rende, infatti, privo di utilità concreta un’eventuale decisione sul merito delle censure proposte.
Il TAR ha, inoltre, dichiarato la compensazione delle spese di lite, giustificata dall’evidente complessità della controversia e dalla sopravvenienza normativa che ha ridefinito l’assetto degli obblighi contributivi. La sentenza si inserisce nel quadro dell’interpretazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 come norma di carattere satisfattivo, che non incide sulla validità dei provvedimenti impugnati ma determina l’assorbimento dell’originaria pretesa creditoria pubblica nella nuova obbligazione ridotta, con correlativa perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio.
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Nota della Redazione
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